Art. 8.
                  Aree a piu' elevata sensibilita'
    1.  Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge
la  giunta  regionale,  con apposita deliberazione, individua le aree
del  territorio  regionale  che  presentano  caratteristiche  di piu'
elevata  sensibilita' all'inquinamento luminoso e redige l'elenco dei
comuni  ricadenti  in  tali  aree  particolarmente  sensibili ai fini
dell'applicazione della presente legge.
    2.  Nella  individuazione  delle  aree ad elevata sensibilita' la
giunta regionale tiene conto della presenza di:
      a) osservatori  astronomici  individuati su indicazioni fornite
alla  societa'  astronomica  italiana  (SAI)  e dall'unione astrofili
italiani (UAI);
      b)   aree   protette,   parchi   e   riserve   naturali,   oasi
naturalistiche, zone umide, zone di rifugio per uccelli migratori;
      c) punti  di  osservazione di prospettive panoramiche e aree di
interesse    monumentale,    storico    e    documentale    sensibili
all'inquinamento ottico.