Art. 8. Aree a piu' elevata sensibilita' 1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, con apposita deliberazione, individua le aree del territorio regionale che presentano caratteristiche di piu' elevata sensibilita' all'inquinamento luminoso e redige l'elenco dei comuni ricadenti in tali aree particolarmente sensibili ai fini dell'applicazione della presente legge. 2. Nella individuazione delle aree ad elevata sensibilita' la giunta regionale tiene conto della presenza di: a) osservatori astronomici individuati su indicazioni fornite alla societa' astronomica italiana (SAI) e dall'unione astrofili italiani (UAI); b) aree protette, parchi e riserve naturali, oasi naturalistiche, zone umide, zone di rifugio per uccelli migratori; c) punti di osservazione di prospettive panoramiche e aree di interesse monumentale, storico e documentale sensibili all'inquinamento ottico.