Art. 9.
                              Sanzioni
    1.  Chiunque  utilizzi  impianti o sorgenti luminose non conformi
alle  disposizioni  di  cui  alla  presente legge e non modifichi gli
stessi  entro  sessanta  giorni dall'invito formulato dalla provincia
competente, e' soggetto alla sanzione amministrativa da lire 250 mila
a lire 2 milioni 500 mila.
    2.  Nel  caso  in  cui  l'abuso avvenga all'interno delle aree ad
elevata  sensibilita'  di cui all'art. 8, la sanzione e' raddoppiata.
Se   l'abuso   in   tali  aree  e'  commesso  a  fini  commerciali  o
propagandistici la sanzione e' quadruplicata.
    3. La provincia competente per territorio ove si verifica l'abuso
provvede  all'irrogazione  della  sanzione  ed alla sua riscossione e
dispone l'adeguamento degli impianti.