Art. 9. Sanzioni 1. Chiunque utilizzi impianti o sorgenti luminose non conformi alle disposizioni di cui alla presente legge e non modifichi gli stessi entro sessanta giorni dall'invito formulato dalla provincia competente, e' soggetto alla sanzione amministrativa da lire 250 mila a lire 2 milioni 500 mila. 2. Nel caso in cui l'abuso avvenga all'interno delle aree ad elevata sensibilita' di cui all'art. 8, la sanzione e' raddoppiata. Se l'abuso in tali aree e' commesso a fini commerciali o propagandistici la sanzione e' quadruplicata. 3. La provincia competente per territorio ove si verifica l'abuso provvede all'irrogazione della sanzione ed alla sua riscossione e dispone l'adeguamento degli impianti.