Art. 2. Modalita' di erogazione dei contributi 1. La giunta regionale eroga i contributi entro il 31 marzo di ciascun anno valutato il programma di attivita' presentato, tenuto conto dei contributi che vengono erogati alla Scuola e, per gli anni successivi al primo, a seguito dell'esame del consuntivo delle attivita' svolte dalconsorzio nel corso dell'anno precedente. 2. I contributi vengono erogati per un periodo di cinque anni. 3. I contributi previsti dalla legge sono cumulabili con altri tipi di finanziamento a qualsiasi titolo erogati.