Art. 2.
               Modalita' di erogazione dei contributi
    1.  La  giunta  regionale eroga i contributi entro il 31 marzo di
ciascun  anno  valutato  il programma di attivita' presentato, tenuto
conto  dei contributi che vengono erogati alla Scuola e, per gli anni
successivi  al  primo,  a  seguito  dell'esame  del  consuntivo delle
attivita' svolte dalconsorzio nel corso dell'anno precedente.
    2. I contributi vengono erogati per un periodo di cinque anni.
    3.  I  contributi  previsti dalla legge sono cumulabili con altri
tipi di finanziamento a qualsiasi titolo erogati.