Art. 3. Norma finanziaria 1. Per l'attuazione della legge e' autorizzata, per l'anno finanziario 2000, la spesa di lire 600 milioni. 2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2000 viene istituito il capitolo con la seguente denominazione: "Spese per il funzionamento e lo sviluppo della Scuola di Alto Perfezionamento Musicale" avente la dotazione di 600 milioni in termini di competenza e di cassa. 3. Alla copertura degli oneri finanziari si provvede mediante riduzione, di pari importo, del capitolo n. 11250 del bilancio di previsione per l'anno 2000. 4. Per gli anni successivi si provvede in sede di predisposizione dei relativi bilanci. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 24 marzo 2000 GHIGO