Art. 3.
                          Norma finanziaria
    1.  Per  l'attuazione  della  legge  e'  autorizzata,  per l'anno
finanziario 2000, la spesa di lire 600 milioni.
    2.  Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno
finanziario   2000  viene  istituito  il  capitolo  con  la  seguente
denominazione: "Spese per il funzionamento e lo sviluppo della Scuola
di  Alto Perfezionamento Musicale" avente la dotazione di 600 milioni
in termini di competenza e di cassa.
    3.  Alla  copertura  degli  oneri finanziari si provvede mediante
riduzione,  di  pari  importo,  del capitolo n. 11250 del bilancio di
previsione per l'anno 2000.
    4. Per gli anni successivi si provvede in sede di predisposizione
dei relativi bilanci.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
      Torino, 24 marzo 2000
                                GHIGO