Art. 2.
Modificazioni  degli  articoli  2 e 5 della legge regionale 27 giugno
                             1997, n. 45
    l.  All'art.  2, comma 2 della legge regionale 27 giugno 1997, n.
45  le  parole  "ed ha durata triennale" sono sostituite dalle parole
"ed ha un aggiornamento almeno triennale".
    2.  All'art.  2,  comma  4,  lettera  e)  della  legge  regionale
27 giugno  1997,  n. 45 le parole "di cui all'art. 6" sono sostituite
con le parole "per le erogazioni dei contributi".
    3.  All'art. 5,  comma 1 della legge regionale 27 giugno 1997, n.
45 sono aggiunte le seguenti parole "o altri accordi volontari".