Art. 2. Modificazioni degli articoli 2 e 5 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 l. All'art. 2, comma 2 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 le parole "ed ha durata triennale" sono sostituite dalle parole "ed ha un aggiornamento almeno triennale". 2. All'art. 2, comma 4, lettera e) della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 le parole "di cui all'art. 6" sono sostituite con le parole "per le erogazioni dei contributi". 3. All'art. 5, comma 1 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 sono aggiunte le seguenti parole "o altri accordi volontari".