Art. 2.
                       Modalita' e condizioni
    1. Le concessioni e le locazioni sono rispettivamente assentite e
stipulate  per  un  canone  ricognitorio  annuo pari al 10% di quello
determinato, sulla base dei valori in comune commercio.
    2.  Le  concessioni  e  le  locazioni  di cui al comma precedente
devono  prevedere  la  assunzione,  da  parte  del  concessionario  o
locatario,  degli oneri della manutenzione ordinaria e straordinaria.
Qualora  i  beni oggetto della concessione facciano parte del demanio
artistico,   storico   o   archeologico,  le  opere  di  ordinaria  e
straordinaria   manutenzione   devono   essere  eseguite  secondo  le
prescrizioni delle competenti sovrintendenze.
    3.  L'utilizzo dei beni per fini diversi da quelli per i quali e'
stata assentita la concessione o stipulata la locazione, ne determina
rispettivamente la decadenza o la risoluzione. Gli stesi effetti sono
prodotti   dalla   violazione   del   divieto   di  subconcessione  o
sublocazione ovvero dal mancato pagamento del canone.
    4.  Alle concessioni assentite o alle locazioni stipulate a norma
della  presente  legge  non  si applicano le disposizioni di cui alla
legge regionale n. 20/1991.