Art. 2. Modalita' e condizioni 1. Le concessioni e le locazioni sono rispettivamente assentite e stipulate per un canone ricognitorio annuo pari al 10% di quello determinato, sulla base dei valori in comune commercio. 2. Le concessioni e le locazioni di cui al comma precedente devono prevedere la assunzione, da parte del concessionario o locatario, degli oneri della manutenzione ordinaria e straordinaria. Qualora i beni oggetto della concessione facciano parte del demanio artistico, storico o archeologico, le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione devono essere eseguite secondo le prescrizioni delle competenti sovrintendenze. 3. L'utilizzo dei beni per fini diversi da quelli per i quali e' stata assentita la concessione o stipulata la locazione, ne determina rispettivamente la decadenza o la risoluzione. Gli stesi effetti sono prodotti dalla violazione del divieto di subconcessione o sublocazione ovvero dal mancato pagamento del canone. 4. Alle concessioni assentite o alle locazioni stipulate a norma della presente legge non si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 20/1991.