Art. 11.
             Soppressione di organi collegiali sanitari
    1.  Le  aziende  uu.ss.ll.  continuano a svolgere le funzioni dei
seguenti organi gia' soppressi:
      a) il  consiglio  provinciale di sanita', di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961 n. 257;
      b) la  commissione  di  vigilanza sui brefotrofi, sulle case di
ricezione  e  sugli  analoghi istituti che provvedono alla assistenza
agli  illegittimi,  prevista  dall'art. 17  del  regio  decreto legge
8 maggio 1927 n. 798;
      c) la commissione di cui all'art. 8 della legge n. 475/1968.
    2.  Le  competenze  degli  organi  soppressi sono trasferite alle
aziende uu.ss.ll.