Art. 11. Soppressione di organi collegiali sanitari 1. Le aziende uu.ss.ll. continuano a svolgere le funzioni dei seguenti organi gia' soppressi: a) il consiglio provinciale di sanita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961 n. 257; b) la commissione di vigilanza sui brefotrofi, sulle case di ricezione e sugli analoghi istituti che provvedono alla assistenza agli illegittimi, prevista dall'art. 17 del regio decreto legge 8 maggio 1927 n. 798; c) la commissione di cui all'art. 8 della legge n. 475/1968. 2. Le competenze degli organi soppressi sono trasferite alle aziende uu.ss.ll.