Art. 12. Figure tecniche negli organi collegiali sanitari non soppressi 1. Nelle commissioni, comitati e collegi non soppressi dalla presente legge e non regolati dalla legge regionale 19 aprile 1982 n. 33 e successive modificazioni, a norma delle previgenti leggi statali, la presenza, quale membro di diritto, del medico provinciale, del veterinario provinciale, dell'ufficiale sanitario e del veterinario comunale, e' rispettivamente sostituita, su indicazione del direttore generale dell'azienda u.s.l., da medici e veterinari delle strutture organizzative del dipartimento di prevenzione dell'azienda u.s.l. 2. Le figure di esperto in chimica del soppresso consiglio provinciale di sanita', membro della commissione tecnica di cui all'art. 24 del regio decreto 9 gennaio 1927 n. 147 e successive modificazioni e del capo della sezione chimica del laboratorio provinciale o comunale di vigilanza igienica, quale membro della commissione esaminatrice prevista dall'art. 32 del regio decreto n. 147/1927, sono sostituite da un chimico designato dal direttore generale dell'A.R.P.A.T.