Art. 12.
   Figure tecniche negli organi collegiali sanitari non soppressi
    1.  Nelle  commissioni,  comitati  e  collegi non soppressi dalla
presente legge e non regolati dalla legge regionale 19 aprile 1982 n.
33  e  successive  modificazioni,  a  norma  delle  previgenti  leggi
statali,   la   presenza,   quale   membro  di  diritto,  del  medico
provinciale,  del veterinario provinciale, dell'ufficiale sanitario e
del   veterinario   comunale,   e'   rispettivamente  sostituita,  su
indicazione  del  direttore generale dell'azienda u.s.l., da medici e
veterinari   delle   strutture   organizzative  del  dipartimento  di
prevenzione dell'azienda u.s.l.
    2.  Le  figure  di  esperto  in  chimica  del soppresso consiglio
provinciale  di  sanita',  membro  della  commissione  tecnica di cui
all'art. 24  del  regio  decreto  9 gennaio  1927 n. 147 e successive
modificazioni  e  del  capo  della  sezione  chimica  del laboratorio
provinciale  o  comunale  di  vigilanza  igienica, quale membro della
commissione  esaminatrice  prevista dall'art. 32 del regio decreto n.
147/1927,  sono  sostituite  da  un  chimico  designato dal direttore
generale dell'A.R.P.A.T.