Art. 13. Competenze della Regione 1. Il consiglio regionale esercita le funzioni amministrative in ordine ai provvedimenti concernenti: a) formazione e revisione della pianta organica delle farmacie su ambiti provinciali; b) istituzione di dispensari farmaceutici; c) istituzione di farmacie succursali; d) soppressione sedi farmaceutiche. 2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati dal consiglio regionale su proposta della giunta. 3. La giunta regionale esercita le funzioni amministrative in ordine ai provvedimenti concernenti: a) la dichiarazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti di titolare e la dichiarazione delle farmacie succursali di nuova istituzione o vacanti, e la relativa offerta di prelazione; b) l'indizione dei concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione o delle farmacie succursali, da destinarsi al privato esercizio, o istituite per decentramento nonche' l'approvazione della relativa graduatoria degli idonei e l'assegnazione delle sedi; c) la dichiarazione di decadenza dell'assegnazione con utilizzo della graduatoria precedentemente approvata per il subentro di un nuovo candidato nei casi previsti dalla legge, a seguito di comunicazione del sindaco. 4. Del provvedimento di cui al comma 3, lettera a), e' data notizia attraverso la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.