Art. 13.
                      Competenze della Regione
    1.  Il consiglio regionale esercita le funzioni amministrative in
ordine ai provvedimenti concernenti:
      a) formazione  e revisione della pianta organica delle farmacie
su ambiti provinciali;
      b) istituzione di dispensari farmaceutici;
      c) istituzione di farmacie succursali;
      d) soppressione sedi farmaceutiche.
    2.  I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati dal consiglio
regionale su proposta della giunta.
    3.  La  giunta  regionale  esercita le funzioni amministrative in
ordine ai provvedimenti concernenti:
      a) la   dichiarazione   delle   sedi   farmaceutiche  di  nuova
istituzione  o  vacanti di titolare e la dichiarazione delle farmacie
succursali  di  nuova istituzione o vacanti, e la relativa offerta di
prelazione;
      b) l'indizione  dei  concorsi  per  l'assegnazione  delle  sedi
farmaceutiche  vacanti  o  di  nuova  istituzione  o  delle  farmacie
succursali,  da  destinarsi  al  privato  esercizio,  o istituite per
decentramento nonche' l'approvazione della relativa graduatoria degli
idonei e l'assegnazione delle sedi;
      c) la dichiarazione di decadenza dell'assegnazione con utilizzo
della  graduatoria  precedentemente  approvata  per il subentro di un
nuovo   candidato  nei  casi  previsti  dalla  legge,  a  seguito  di
comunicazione del sindaco.
    4.  Del  provvedimento  di  cui  al  comma 3, lettera a), e' data
notizia  attraverso  la  pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
Regione Toscana.