Art. 14. Competenze del sindaco 1. Sono di competenza del sindaco quale autorita' sanitaria locale i provvedimenti concernenti: a) l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie e dei dispensari farmaceutici, delle farmacie per trasferimento nella propria sede di pertinenza, delle farmacie in seguito a decentramento; b) la gestione provvisoria di farmacie urbane o rurali vacanti ai sensi dell'art. 129 del regio decreto n. 1265/1934; c) la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio farmaceutico e la dichiarazione di chiusura temporanea dello stesso nei casi previsti dalla legge nonche' la dichiarazione di decadenza degli eredi del titolare dalla continuazione provvisoria dell'esercizio ai sensi dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968 n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico) e successive modifiche, dell'art. 7, della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico) e dell'art. 369 del regio decreto n. 1265/1934; d) l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di farmacie succursali istituite ai sensi dell'art. 13; e) gli adempimenti conseguenti all'applicazione dell'art. 35 della legge 23 maggio 1950 n. 253 (Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani); f) riconoscimenti e trasferimenti di titolarita' delle farmacie ivi compresi tutti gli adempimenti conseguenti all'applicazione degli articoli 7 e 8 della legge n. 362/1991 e dell'art. 12 della legge n. 475/1968 e successive modificazioni; g) disciplina degli orari, dei turni di servizio e delle ferie delle farmacie, dei dispensari e delle farmacie succursali ai sensi delle disposizioni contenute nel Capo II della presente legge; h) il rilascio della autorizzazione, diniego, revoca, variazioni, per la distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538 previo accertamento ispettivo della azienda u.s.l. competente per territorio; i) l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni rilevate nell'ambito della vigilanza farmaceutica. 2. Per. l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il sindaco acquisisce il parere della azienda u.s.l. espresso sulla base di apposita istruttoria, salvo quanto previsto in materia di vigilanza ai sensi dell'art. 23. 3. L'autorizzazione alla apertura e all'esercizio delle farmacie, dei dispensari farmaceutici, e delle farmacie succursali, di cui al comma 1, lettera a) e d), da rilasciarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.T, del provvedimento regionale di assegnazione, ovvero entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza da parte del richiedente, e' subordinata: a) alla verifica circa il rispetto delle normative di legge relative alla ubicazione prescelta; b) al parere favorevole sulla idoneita' igienico sanitaria dei locali da parte dell'azienda u.s.l. territorialmente competente; c) al favorevole esito della ispezione, ai sensi dell'art. 111 del regio decreto n. 1265/1934 da parte della commissione di vigilanza di cui all'art. 23. 4. Il termine di cui al comma 3 e' interrotto in caso di prescrizioni da parte degli organi ispettivi di cui al comma 3, lettera b) e c) o in caso di sussistenza delle condizioni di cui all'art. 21, comma 2, lettera a), b) e c). 5. Il sindaco invia copia dei provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo alla giunta regionale ed alla Azienda u.s.l. competente per territorio.