Art. 14.
                       Competenze del sindaco
    1.  Sono  di  competenza  del  sindaco  quale autorita' sanitaria
locale i provvedimenti concernenti:
      a) l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie
e dei dispensari farmaceutici, delle farmacie per trasferimento nella
propria   sede   di   pertinenza,   delle   farmacie   in  seguito  a
decentramento;
      b) la  gestione provvisoria di farmacie urbane o rurali vacanti
ai sensi dell'art. 129 del regio decreto n. 1265/1934;
      c) la  decadenza dell'autorizzazione all'esercizio farmaceutico
e  la  dichiarazione  di  chiusura  temporanea  dello stesso nei casi
previsti  dalla  legge  nonche'  la  dichiarazione di decadenza degli
eredi  del titolare dalla continuazione provvisoria dell'esercizio ai
sensi   dell'art. 12   della   legge  2 aprile  1968  n.  475  (Norme
concernenti   il   servizio  farmaceutico)  e  successive  modifiche,
dell'art. 7,  della  legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino
del  settore  farmaceutico)  e  dell'art. 369  del  regio  decreto n.
1265/1934;
      d) l'autorizzazione  all'apertura  e  all'esercizio di farmacie
succursali istituite ai sensi dell'art. 13;
      e) gli  adempimenti  conseguenti  all'applicazione dell'art. 35
della  legge  23 maggio  1950 n. 253 (Disposizioni per le locazioni e
sublocazioni di immobili urbani);
      f) riconoscimenti e trasferimenti di titolarita' delle farmacie
ivi compresi tutti gli adempimenti conseguenti all'applicazione degli
articoli  7 e 8 della legge n. 362/1991 e dell'art. 12 della legge n.
475/1968 e successive modificazioni;
      g) disciplina  degli orari, dei turni di servizio e delle ferie
delle  farmacie,  dei dispensari e delle farmacie succursali ai sensi
delle disposizioni contenute nel Capo II della presente legge;
      h) il   rilascio   della   autorizzazione,   diniego,   revoca,
variazioni,  per  la distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso
umano,  secondo  quanto  previsto dal decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  538  previo  accertamento  ispettivo  della azienda u.s.l.
competente per territorio;
      i) l'applicazione  delle sanzioni amministrative per violazioni
rilevate nell'ambito della vigilanza farmaceutica.
    2.  Per. l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il sindaco
acquisisce  il  parere  della  azienda  u.s.l. espresso sulla base di
apposita  istruttoria,  salvo quanto previsto in materia di vigilanza
ai sensi dell'art. 23.
    3. L'autorizzazione alla apertura e all'esercizio delle farmacie,
dei  dispensari  farmaceutici, e delle farmacie succursali, di cui al
comma  1, lettera a) e d), da rilasciarsi entro sessanta giorni dalla
pubblicazione   sul   B.U.R.T,   del   provvedimento   regionale   di
assegnazione,   ovvero  entro  sessanta  giorni  dalla  presentazione
dell'istanza da parte del richiedente, e' subordinata:
      a) alla  verifica  circa  il  rispetto delle normative di legge
relative alla ubicazione prescelta;
      b) al  parere favorevole sulla idoneita' igienico sanitaria dei
locali da parte dell'azienda u.s.l. territorialmente competente;
      c) al  favorevole esito della ispezione, ai sensi dell'art. 111
del  regio  decreto  n.  1265/1934  da  parte  della  commissione  di
vigilanza di cui all'art. 23.
    4.  Il  termine  di  cui  al  comma  3  e'  interrotto in caso di
prescrizioni  da  parte  degli  organi  ispettivi  di cui al comma 3,
lettera  b)  e  c)  o  in caso di sussistenza delle condizioni di cui
all'art. 21, comma 2, lettera a), b) e c).
    5. Il sindaco invia copia dei provvedimenti adottati ai sensi del
presente  articolo  alla  giunta  regionale  ed  alla  Azienda u.s.l.
competente per territorio.