Art. 16.
            Formazione e revisione della pianta organica,
    istituzione di dispensari e di farmacie succursali. Procedura
    1  .  L'iniziativa  del  procedimento  di  revisione della pianta
organica  e' di competenza della giunta regionale che, in conformita'
a  quanto previsto dall'art. 2 della legge n. 475/1968 in ordine alla
periodicita'  ed  ai  tempi  di  revisione  delle  piante  organiche,
comunica  alla azienda u.s.l. di riferimento l'avvio del procedimento
di  revisione fissando il termine di durata dello stesso, prorogabile
per una sola volta.
    2.  L'azienda  u.s.l.  invia,  ai  comuni  ricompresi nell'ambito
territoriale  di  riferimento,  comunicazione  in  cui e' individuata
l'attuale pianta organica e le possibili modalita' di revisione.
    3.  Ogni comune, sentite le organizzazioni sindacali dei titolari
di  farmacia maggiormente  rappresentative delle farmacie pubbliche e
delle  farmacie  private  territorialmente  competenti,  formula  una
ipotesi  di  revisione,  e la invia alla azienda u.s.l. la quale, con
eventuali   osservazioni  di  merito,  la  trasmette  all'Ordine  dei
farmacisti   al  fine  di  acquisirne  il  parere  entro  un  termine
perentorio  di  trenta  giorni trascorso inutilmente il quale procede
prescindendone.
    4.  L'azienda  u.s.l.  procede  alla  stesura  della  ipotesi  di
revisione  della pianta organica consultando congiuntamente il comune
e  l'Ordine  dei  farmacisti,  al  fine  di  verificare e comporre le
eventuali divergenti posizioni.
    5. L'azienda u.s.l. conclude il procedimento istruttorio entro il
termine  di  cui  al comma 1 e trasmette l'ipotesi di revisione della
pianta organica alla giunta regionale.
    6.  Le  aziende  uu.ss.ll.  che  non  hanno sede nel capoluogo di
provincia   trasmettono  l'istruttoria  di  propria  competenza  alla
azienda  u.s.l.  che ha sede nel capoluogo di provincia; quest'ultima
provvede  a  trasmettere alla giunta regionale l'ipotesi di revisione
della  pianta organica relativa alla intera provincia previa verifica
e coordinamento delle istruttorie parziali.
    7.  Nel  caso  di  decentramento  di  sedi farmaceutiche ai sensi
dell'art,  5  della  legge  362/1991,  l'ipotesi di cui al comma 3 e'
formulata delimitando una o piu' sedi farmaceutiche corrispondenti ad
ambiti  territoriali  al  cui interno occorra assicurare l'assistenza
farmaceutica,  per le quali prevedere il trasferimento di altrettante
sedi  farmaceutiche  comprese  in  un'area  del  territorio  comunale
contestualmente   delimitata  e  caratterizzata  dalla  piu'  intensa
concentrazione delle sedi stesse.
    8.  La procedura descritta nel presente articolo si applica anche
per   l'istituzione   di  dispensari  e  di  farmacie  succursali  da
effettuarsi di norma nel corso della revisione della pianta organica.