Art. 16. Formazione e revisione della pianta organica, istituzione di dispensari e di farmacie succursali. Procedura 1 . L'iniziativa del procedimento di revisione della pianta organica e' di competenza della giunta regionale che, in conformita' a quanto previsto dall'art. 2 della legge n. 475/1968 in ordine alla periodicita' ed ai tempi di revisione delle piante organiche, comunica alla azienda u.s.l. di riferimento l'avvio del procedimento di revisione fissando il termine di durata dello stesso, prorogabile per una sola volta. 2. L'azienda u.s.l. invia, ai comuni ricompresi nell'ambito territoriale di riferimento, comunicazione in cui e' individuata l'attuale pianta organica e le possibili modalita' di revisione. 3. Ogni comune, sentite le organizzazioni sindacali dei titolari di farmacia maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e delle farmacie private territorialmente competenti, formula una ipotesi di revisione, e la invia alla azienda u.s.l. la quale, con eventuali osservazioni di merito, la trasmette all'Ordine dei farmacisti al fine di acquisirne il parere entro un termine perentorio di trenta giorni trascorso inutilmente il quale procede prescindendone. 4. L'azienda u.s.l. procede alla stesura della ipotesi di revisione della pianta organica consultando congiuntamente il comune e l'Ordine dei farmacisti, al fine di verificare e comporre le eventuali divergenti posizioni. 5. L'azienda u.s.l. conclude il procedimento istruttorio entro il termine di cui al comma 1 e trasmette l'ipotesi di revisione della pianta organica alla giunta regionale. 6. Le aziende uu.ss.ll. che non hanno sede nel capoluogo di provincia trasmettono l'istruttoria di propria competenza alla azienda u.s.l. che ha sede nel capoluogo di provincia; quest'ultima provvede a trasmettere alla giunta regionale l'ipotesi di revisione della pianta organica relativa alla intera provincia previa verifica e coordinamento delle istruttorie parziali. 7. Nel caso di decentramento di sedi farmaceutiche ai sensi dell'art, 5 della legge 362/1991, l'ipotesi di cui al comma 3 e' formulata delimitando una o piu' sedi farmaceutiche corrispondenti ad ambiti territoriali al cui interno occorra assicurare l'assistenza farmaceutica, per le quali prevedere il trasferimento di altrettante sedi farmaceutiche comprese in un'area del territorio comunale contestualmente delimitata e caratterizzata dalla piu' intensa concentrazione delle sedi stesse. 8. La procedura descritta nel presente articolo si applica anche per l'istituzione di dispensari e di farmacie succursali da effettuarsi di norma nel corso della revisione della pianta organica.