Art. 18. Assegnazione sedi farmaceutiche vacanti, di nuova istituzione e di farmacie succursali riservate all'esercizio privato. Procedura l. La giunta regionale provvede alla indizione dei concorsi in ambito provinciale per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, nonche' per l'assegnazione delle farmacie succursali riservate all'esercizio privato. Provvede altresi' alla nomina della commissione esaminatrice, compresi i relativi supplenti. 2. Lo svolgimento del concorso e' attribuito alla Azienda u.s.l, nel cui ambito sono ricompresi il maggior numero dei comuni interessati al conferimento delle sedi farmaceutiche di cui al comma 1. 3. La giunta regionale approva la graduatoria' degli idonei, provvede all'interpello e all'assegnazione delle sedi messe a concorso. In pari tempo comunica i risultati della procedura concorsuale ai sindaci ed alle aziende uu.ss.ll. interessati.