Art. 18.
          Assegnazione sedi farmaceutiche vacanti, di nuova
           istituzione e di farmacie succursali riservate
                  all'esercizio privato. Procedura
    l.  La  giunta  regionale provvede alla indizione dei concorsi in
ambito  provinciale  per  il  conferimento  delle  sedi farmaceutiche
vacanti  o  di  nuova  istituzione,  nonche' per l'assegnazione delle
farmacie   succursali   riservate   all'esercizio  privato.  Provvede
altresi'  alla  nomina  della  commissione  esaminatrice,  compresi i
relativi supplenti.
    2.  Lo svolgimento del concorso e' attribuito alla Azienda u.s.l,
nel   cui   ambito  sono  ricompresi  il maggior  numero  dei  comuni
interessati  al conferimento delle sedi farmaceutiche di cui al comma
1.
    3.  La  giunta  regionale  approva  la graduatoria' degli idonei,
provvede   all'interpello  e  all'assegnazione  delle  sedi  messe  a
concorso.   In  pari  tempo  comunica  i  risultati  della  procedura
concorsuale ai sindaci ed alle aziende uu.ss.ll. interessati.