Art. 19. Conferimento delle sedi farmaceutiche riservate all'esercizio pubblico. Procedura l. Per il conferimento delle sedi farmaceutiche riservate all'esercizio pubblico di cui alla legge n. 475/1968, la giunta regionale comunica al sindaco il provvedimento di cui all'art. 13, comma 3, lettera a). 2. Entro sessanta giorni dalla avvenuta notifica di cui al comma 1, il comune delibera a pena di decadenza l'assunzione della gestione della farmacia.