Art. 19.
                Conferimento delle sedi farmaceutiche
             riservate all'esercizio pubblico. Procedura
    l.   Per  il  conferimento  delle  sedi  farmaceutiche  riservate
all'esercizio  pubblico  di  cui  alla  legge  n. 475/1968, la giunta
regionale  comunica  al  sindaco il provvedimento di cui all'art. 13,
comma 3, lettera a).
    2.  Entro  sessanta  giorni  dalla  avvenuta  notifica  di cui al
comma 1,  il  comune  delibera a pena di decadenza l'assunzione della
gestione della farmacia.