Art. 20.
               Assegnazione sedi decentrate. Procedura
    l.  Entro  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione  Toscana  della  deliberazione di revisione
della  pianta  organica  di cui all'art. 13, la giunta regionale, per
procedere  alla selezione dei candidati al trasferimento, delibera il
bando  dove sono indicate le sedi messe a concorso, nonche' i termini
e  le  modalita'  per  la  presentazione  delle domande ed il termine
perentorio  entro  il  quale,  in  caso  di  utile collocazione nella
graduatoria  finale,  e' richiesta la comunicazione dell'accettazione
formale  del candidato al trasferimento. La rinunzia al trasferimento
comporta l'esclusione del candidato richiedente dalla graduatoria del
successivo   concorso  per  decentramento  disposto  ai  sensi  della
presente legge.
    2.  Lo  svolgimento del concorso e' attribuito all'Azienda u.s.l,
nel cui ambito e' ricompreso il maggior numero dei comuni interessati
alle  procedure  di  cui  al comma 1, che entro sessanta giorni dalla
scadenza  dei  termini per la presentazione delle domande nelle quali
devono  essere indicate le sedi in ordine di preferenza, propone alla
giunta  regionale  la deliberazione di approvazione della graduatoria
definita ai sensi dei commi seguenti.
    3.  La  giunta  regionale  assegna le nuove sedi farmaceutiche ai
candidati  risultati  vincitori  previa  comunicazione da parte degli
stessi  entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel
Bollettino  ufficiale  della Regione Toscana, dei dati identificativi
della ubicazione del locale sede dell'esercizio.
    4.  L'Azienda  u.s.l.  ha  a  propria  disposizione,  per ciascun
candidato,  un  punteggio massimo complessivo di 120 punti, ripartiti
secondo le seguenti modalita' di valutazione:
      a) minor  fatturato  della  farmacia,  rimborsato  dal servizio
sanitario  nazionale, calcolato sulla media degli ultimi cinque anni:
massimo 50 punti;
      b) minore  distanza dall'ubicazione della farmacia piu' vicina,
distanza  misurata  da  soglia a soglia per il percorso pedonale piu'
breve,  purche'  ricompresa  nell'ambito  territoriale, delimitato ai
sensi  dell'art. 16  comma  7,  dal  quale  operare il trasferimento:
massimo 30 punti;
      c) maggiore  numero  di  anni  di  esercizio della farmacia nei
locali  in  cui  e'  gestita  all'atto  della  domanda, purche' siano
trascorsi  almeno  dieci  anni dal conseguimento della titolarita' da
parte del richiedente: massimo 30 punti;
      d) titolarita'  della  farmacia  per  la quale il sindaco abbia
rilasciato   anteriormente   alla   scadenza   dei   termini  per  la
presentazione  della  domanda,  autorizzazione  all'esecuzione  dello
sfratto di cui all'art. 35 della legge n. 253/1950: 10 punti.
    5.  L'Azienda  u.s.l.,  verificate  per ogni candidato le singole
posizioni  in applicazione dei criteri di cui al comma 4, lettere a),
b)  e c), assegna ai candidati che risultano in possesso dei maggiori
requisiti  i  punteggi  massimi  rispettivamente previsti. Agli altri
candidati   l'Azienda   assegna,   a   scalare  secondo  l'ordine  di
graduatoria,  tanti  punti  in  meno  rispetto  al primo classificato
quanti  risultano dal quoziente della divisione del punteggio massimo
attribuibile  per  il  numero  dei candidati. E' attribuito di poi ad
ogni  candidato  il  punteggio globale ed e' formulata la graduatoria
definitiva.
    6. Ai fini della graduatoria ha diritto di preferenza assoluta la
farmacia   comunale   per   la  quale  sia  stata  fatta  domanda  di
trasferimento  ai  sensi  del  comma  2 e risulti piu' favorevolmente
collocata,  in  base al punteggio assegnato, tra le farmacie comunali
per le quali sia stata presentata domanda di trasferimento.
    7.  Il  diritto  di  preferenza  previsto al comma 6, ove non sia
stato  gia'  esercitato,  opera  per  ciascun comune in fase di prima
applicazione  della presente legge nel solo caso della istituzione di
almeno  due  nuove  sedi  destinate al decentramento con un numero di
residenti  non  inferiore  al limite previsto dalla normativa vigente
sempre  che  per  le  sedi  farmaceutiche  confinanti, gia' dotate di
farmacia,  corrisponda un limite di residenti non inferiore al limite
previsto dalla normativa vigente.
    8.  L'apertura  della  farmacia  nella nuova sede e' disposta con
provvedimento  del  sindaco,  ai sensi dell'art. 14. L'autorizzazione
fissa  altresi'  il  giorno dell'apertura a decorrere dal quale cessa
l'autorizzazione all'esercizio della farmacia nella precedente sede.