Art. 20. Assegnazione sedi decentrate. Procedura l. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana della deliberazione di revisione della pianta organica di cui all'art. 13, la giunta regionale, per procedere alla selezione dei candidati al trasferimento, delibera il bando dove sono indicate le sedi messe a concorso, nonche' i termini e le modalita' per la presentazione delle domande ed il termine perentorio entro il quale, in caso di utile collocazione nella graduatoria finale, e' richiesta la comunicazione dell'accettazione formale del candidato al trasferimento. La rinunzia al trasferimento comporta l'esclusione del candidato richiedente dalla graduatoria del successivo concorso per decentramento disposto ai sensi della presente legge. 2. Lo svolgimento del concorso e' attribuito all'Azienda u.s.l, nel cui ambito e' ricompreso il maggior numero dei comuni interessati alle procedure di cui al comma 1, che entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande nelle quali devono essere indicate le sedi in ordine di preferenza, propone alla giunta regionale la deliberazione di approvazione della graduatoria definita ai sensi dei commi seguenti. 3. La giunta regionale assegna le nuove sedi farmaceutiche ai candidati risultati vincitori previa comunicazione da parte degli stessi entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana, dei dati identificativi della ubicazione del locale sede dell'esercizio. 4. L'Azienda u.s.l. ha a propria disposizione, per ciascun candidato, un punteggio massimo complessivo di 120 punti, ripartiti secondo le seguenti modalita' di valutazione: a) minor fatturato della farmacia, rimborsato dal servizio sanitario nazionale, calcolato sulla media degli ultimi cinque anni: massimo 50 punti; b) minore distanza dall'ubicazione della farmacia piu' vicina, distanza misurata da soglia a soglia per il percorso pedonale piu' breve, purche' ricompresa nell'ambito territoriale, delimitato ai sensi dell'art. 16 comma 7, dal quale operare il trasferimento: massimo 30 punti; c) maggiore numero di anni di esercizio della farmacia nei locali in cui e' gestita all'atto della domanda, purche' siano trascorsi almeno dieci anni dal conseguimento della titolarita' da parte del richiedente: massimo 30 punti; d) titolarita' della farmacia per la quale il sindaco abbia rilasciato anteriormente alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda, autorizzazione all'esecuzione dello sfratto di cui all'art. 35 della legge n. 253/1950: 10 punti. 5. L'Azienda u.s.l., verificate per ogni candidato le singole posizioni in applicazione dei criteri di cui al comma 4, lettere a), b) e c), assegna ai candidati che risultano in possesso dei maggiori requisiti i punteggi massimi rispettivamente previsti. Agli altri candidati l'Azienda assegna, a scalare secondo l'ordine di graduatoria, tanti punti in meno rispetto al primo classificato quanti risultano dal quoziente della divisione del punteggio massimo attribuibile per il numero dei candidati. E' attribuito di poi ad ogni candidato il punteggio globale ed e' formulata la graduatoria definitiva. 6. Ai fini della graduatoria ha diritto di preferenza assoluta la farmacia comunale per la quale sia stata fatta domanda di trasferimento ai sensi del comma 2 e risulti piu' favorevolmente collocata, in base al punteggio assegnato, tra le farmacie comunali per le quali sia stata presentata domanda di trasferimento. 7. Il diritto di preferenza previsto al comma 6, ove non sia stato gia' esercitato, opera per ciascun comune in fase di prima applicazione della presente legge nel solo caso della istituzione di almeno due nuove sedi destinate al decentramento con un numero di residenti non inferiore al limite previsto dalla normativa vigente sempre che per le sedi farmaceutiche confinanti, gia' dotate di farmacia, corrisponda un limite di residenti non inferiore al limite previsto dalla normativa vigente. 8. L'apertura della farmacia nella nuova sede e' disposta con provvedimento del sindaco, ai sensi dell'art. 14. L'autorizzazione fissa altresi' il giorno dell'apertura a decorrere dal quale cessa l'autorizzazione all'esercizio della farmacia nella precedente sede.