Art. 21. Apertura farmacie di nuova istituzione o trasferite per decentramento l. L'apertura della farmacia di nuova istituzione o da trasferire per decentramento nel caso ricorrano le condizioni di cui all'art. 14, comma 4, deve essere effettuata entro un anno dalla formale accettazione della assegnazione, della gestione o del trasferimento da parte del farmacista o del comune. 2. L'assegnatario, il comune o il titolare della farmacia da decentrare puo' chiedere alla giunta regionale con istanza documentata la proroga del termine di cui al comma 1, in presenza delle seguenti condizioni: a) area della sede indicata dalla pianta organica sprovvista di edifici con appropriata destinazione d'uso; b) locali temporaneamente non idonei o in corso di ristrutturazione; c) sussistenza di cause ostative oggettivamente documentate di natura urbanistica, o logistica, o, limitatamente alle farmacie comunali, di gestione del personale in presenza di formali procedure gia' avviate. 3. La giunta regionale puo' autorizzare la proroga per un periodo massimo di due anni. Copia della autorizzazione di proroga e' inviata al sindaco per le competenze di cui all'art. 14.