Art. 21.
               Apertura farmacie di nuova istituzione
                   o trasferite per decentramento
    l. L'apertura della farmacia di nuova istituzione o da trasferire
per   decentramento   nel   caso   ricorrano  le  condizioni  di  cui
all'art. 14,  comma  4,  deve  essere  effettuata entro un anno dalla
formale   accettazione  della  assegnazione,  della  gestione  o  del
trasferimento da parte del farmacista o del comune.
    2.  L'assegnatario,  il  comune  o  il titolare della farmacia da
decentrare   puo'   chiedere   alla   giunta  regionale  con  istanza
documentata  la  proroga  del  termine di cui al comma 1, in presenza
delle seguenti condizioni:
      a) area della sede indicata dalla pianta organica sprovvista di
edifici con appropriata destinazione d'uso;
      b) locali   temporaneamente   non   idonei   o   in   corso  di
ristrutturazione;
      c) sussistenza  di cause ostative oggettivamente documentate di
natura  urbanistica,  o  logistica,  o,  limitatamente  alle farmacie
comunali,  di gestione del personale in presenza di formali procedure
gia' avviate.
    3. La giunta regionale puo' autorizzare la proroga per un periodo
massimo di due anni. Copia della autorizzazione di proroga e' inviata
al sindaco per le competenze di cui all'art. 14.