Art. 22. Indennita' per lo svolgimento dei concorsi l. Le indennita' da corrispondere ai componenti ed ai segretari delle commissioni esaminatrici nei concorsi pubblici per il conferimento di sedi farmaceutiche di cui all'art. 18, sono determinate in conformita' a quanto disposto dalla legge regionale 14 ottobre 1999, n. 53 e relativi atti di attuazione. 2. Il dirigente responsabile del procedimento, in relazione al numero delle domande ed alla sede prescelta per lo svolgimento della prova pratica, puo' nominare un apposito comitato composto da dipendenti regionali appartenenti alla fascia (C e D) del C.C.N.L. relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto delle "Regioni-Autonomie locali" o da dipendenti della Azienda u.s.l. di pari categoria. Ai componenti del predetto comitato e' riconosciuto il compenso in conformita' a quanto previsto dalla legge regionale 14 ottobre 1999, n. 53 e relativi atti di attuazione. 3. Gli importi ed il compenso di cui ai commi precedenti sono automaticamente aggiornati al variare degli importi e compenso stabiliti dalla legge regionale n. 53/1999 e relativi atti di attuazione. 4. Ai componenti ed ai segretari delle commissioni esaminatrici e ai componenti del comitato di vigilanza competono anche, quando ne ricorrano i presupposti, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico di missione, alle condizioni e nella misura stabilita dagli ordinamenti di rispettiva competenza.