Art. 22.
             Indennita' per lo svolgimento dei concorsi
    l.  Le  indennita' da corrispondere ai componenti ed ai segretari
delle   commissioni   esaminatrici   nei  concorsi  pubblici  per  il
conferimento   di   sedi   farmaceutiche  di  cui  all'art. 18,  sono
determinate  in  conformita'  a quanto disposto dalla legge regionale
14 ottobre 1999, n. 53 e relativi atti di attuazione.
    2.  Il  dirigente  responsabile del procedimento, in relazione al
numero  delle domande ed alla sede prescelta per lo svolgimento della
prova  pratica,  puo'  nominare  un  apposito  comitato  composto  da
dipendenti  regionali  appartenenti  alla fascia (C e D) del C.C.N.L.
relativo  alla revisione del sistema di classificazione del personale
del  comparto  delle "Regioni-Autonomie locali" o da dipendenti della
Azienda u.s.l. di pari categoria. Ai componenti del predetto comitato
e'  riconosciuto  il  compenso in conformita' a quanto previsto dalla
legge regionale 14 ottobre 1999, n. 53 e relativi atti di attuazione.
    3.  Gli  importi  ed  il compenso di cui ai commi precedenti sono
automaticamente  aggiornati  al  variare  degli  importi  e  compenso
stabiliti  dalla  legge  regionale  n.  53/1999  e  relativi  atti di
attuazione.
    4. Ai componenti ed ai segretari delle commissioni esaminatrici e
ai  componenti  del  comitato di vigilanza competono anche, quando ne
ricorrano  i  presupposti,  il  rimborso delle spese di viaggio ed il
trattamento  economico  di  missione,  alle condizioni e nella misura
stabilita dagli ordinamenti di rispettiva competenza.