Art. 23.
                 Vigilanza nel settore farmaceutico
    l.  Le ispezioni preventive alle farmacie di cui all'art. 111 del
regio  decreto  n.  1265/1934, le ispezioni preventive e ordinarie ai
magazzini  di  distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano
di  cui  al decreto legislativo n. 538/1992 e le ispezioni preventive
ed  ordinarie  negli  istituti  penitenziari nel settore farmaceutico
conseguenti  all'applicazione  del  decreto  legislativo n. 230/1999,
sono  effettuate  da  una  commissione  di  due  membri  nominata con
delibera  del  direttore generale dell'Azienda u.s.l. e costituita da
due   farmacisti  dell'U.O.  Farmaceutica  territoriale  dell'Azienda
u.s.l.
    2.  Le  ispezioni  ordinarie alle farmacie ai sensi dell'art. 127
del regio decreto n. 1265/1934, sono effettuate da una commissione di
cinque   membri   nominata   con   delibera  del  direttore  generale
dell'Azienda u.s.l. e costituita da:
      a) due    farmacisti    dell'U.O.   Farmaceutica   territoriale
dell'azienda u.s.l., dei quali uno con funzioni di presidente;
      b) un   farmacista   designato   dall'Ordine   provinciale  dei
farmacisti scelto fra i direttori di farmacie pubbliche e titolari di
farmacie  private  designati  rispettivamente  per  ispezioni  presso
farmacie pubbliche e presso farmacie private;
      c)  un  farmacista designato dalle organizzazioni sindacali dei
titolari  di  farmacia maggiormente  rappresentative  delle  farmacie
pubbliche  e  delle  farmacie  private, designati rispettivamente per
ispezioni presso farmacie pubbliche e presso farmacie private;
      d) un  amministrativo  della  Azienda  u.s.l.  con  funzioni di
segretario.
    3.   Le   ispezioni  ordinarie  di  cui  al  decreto  legislativo
27 gennaio  1992,  n. 119 e successive modifiche ed integrazioni sono
effettuate   da   una   commissione   di   tre  membri  nominati  con
deliberazione del direttore generale dell'Azienda U.S.L. e costituita
da:
      a) un farmacista dell'U.O. farmaceutica territoriale;
      b) un   veterinario   designato  dal  dipartimento  prevenzione
collettiva;
      c) un  titolare  o  direttore di farmacia designato dall'Ordine
provinciale dei farmacisti.
    4. Nella deliberazione del direttore generale e' previsto, per le
commissioni di cui ai comma 1, 2 e 3, un idoneo numero di supplenti.
    5,  Per le ispezioni alle farmacie di cui agli articoli 111 e 127
del  regio  decreto n. 1265/1934, il direttore generale puo' nominare
piu' di una commissione.
    6.  Le ispezioni ordinarie di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno cadenza
almeno biennale.
    7.  Le  ispezioni  ordinarie  di  cui  al  decreto legislativo n.
119/1999, hanno cadenza almeno annuale.
    8.  Le commissioni di cui ai commi 1 e 2 compiono anche ispezioni
straordinarie.
    9.  In  caso  di mancata designazione del componente in seno alla
commissione  di  cui al comma 2, da parte dell'Ordine provinciale dei
farmacisti   e/o  delle  organizzazioni  sindacali  dei  titolari  di
farmacia  maggiormente  rappresentative  delle  farmacie  pubbliche e
delle  farmacie  private,  entro  il  termine  di  trenta  giorni dal
ricevimento  dalla  richiesta  del direttore generale, la commissione
garantisce il funzionamento con i soli componenti dell'Azienda u.s.l.
E' fatta salva la successiva integrazione.
    10.  Al  componente  non  dipendente  pubblico di cui al comma 2,
l'Azienda  u.s.l.  corrisponde  a titolo di rimborso spese un importo
determinato con deliberazione della giunta regionale.
    11.  I  Commissari dipendenti della Azienda u.s.l. possono essere
membri di piu' commissioni di vigilanza.
    12.   Dell'ispezione   e'  redatto  processo  verbale  che  viene
trasmesso  al direttore generale dell'Azienda u.s.l., unitamente alle
eventuali proposte espresse.
    13.  Il direttore generale propone al sindaco i provvedimenti che
a  questi  competono  a  norma  degli  articoli 4 e 14 della presente
legge.
    14.  Se  il risultato della ispezione nelle farmacie non e' stato
soddisfacente, il sindaco:
      a) applica    la    sanzione   amministrativa   come   disposto
dall'art. 14, comma 1;
      b) diffida,  nei  casi  previsti dalla legge, il titolare della
farmacia   privata,   o   il  direttore  della  farmacia  pubblica  o
l'assegnatario  in caso di nuova apertura, a mettersi in regola entro
un  termine perentorio, trascorso infruttuosamente il quale pronuncia
la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio della farmacia privata
o,  in  caso  di  farmacia  pubblica,  trasmette gli atti alla giunta
regionale, per il provvedimento di decadenza.