Art. 23. Vigilanza nel settore farmaceutico l. Le ispezioni preventive alle farmacie di cui all'art. 111 del regio decreto n. 1265/1934, le ispezioni preventive e ordinarie ai magazzini di distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano di cui al decreto legislativo n. 538/1992 e le ispezioni preventive ed ordinarie negli istituti penitenziari nel settore farmaceutico conseguenti all'applicazione del decreto legislativo n. 230/1999, sono effettuate da una commissione di due membri nominata con delibera del direttore generale dell'Azienda u.s.l. e costituita da due farmacisti dell'U.O. Farmaceutica territoriale dell'Azienda u.s.l. 2. Le ispezioni ordinarie alle farmacie ai sensi dell'art. 127 del regio decreto n. 1265/1934, sono effettuate da una commissione di cinque membri nominata con delibera del direttore generale dell'Azienda u.s.l. e costituita da: a) due farmacisti dell'U.O. Farmaceutica territoriale dell'azienda u.s.l., dei quali uno con funzioni di presidente; b) un farmacista designato dall'Ordine provinciale dei farmacisti scelto fra i direttori di farmacie pubbliche e titolari di farmacie private designati rispettivamente per ispezioni presso farmacie pubbliche e presso farmacie private; c) un farmacista designato dalle organizzazioni sindacali dei titolari di farmacia maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e delle farmacie private, designati rispettivamente per ispezioni presso farmacie pubbliche e presso farmacie private; d) un amministrativo della Azienda u.s.l. con funzioni di segretario. 3. Le ispezioni ordinarie di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119 e successive modifiche ed integrazioni sono effettuate da una commissione di tre membri nominati con deliberazione del direttore generale dell'Azienda U.S.L. e costituita da: a) un farmacista dell'U.O. farmaceutica territoriale; b) un veterinario designato dal dipartimento prevenzione collettiva; c) un titolare o direttore di farmacia designato dall'Ordine provinciale dei farmacisti. 4. Nella deliberazione del direttore generale e' previsto, per le commissioni di cui ai comma 1, 2 e 3, un idoneo numero di supplenti. 5, Per le ispezioni alle farmacie di cui agli articoli 111 e 127 del regio decreto n. 1265/1934, il direttore generale puo' nominare piu' di una commissione. 6. Le ispezioni ordinarie di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno cadenza almeno biennale. 7. Le ispezioni ordinarie di cui al decreto legislativo n. 119/1999, hanno cadenza almeno annuale. 8. Le commissioni di cui ai commi 1 e 2 compiono anche ispezioni straordinarie. 9. In caso di mancata designazione del componente in seno alla commissione di cui al comma 2, da parte dell'Ordine provinciale dei farmacisti e/o delle organizzazioni sindacali dei titolari di farmacia maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e delle farmacie private, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dalla richiesta del direttore generale, la commissione garantisce il funzionamento con i soli componenti dell'Azienda u.s.l. E' fatta salva la successiva integrazione. 10. Al componente non dipendente pubblico di cui al comma 2, l'Azienda u.s.l. corrisponde a titolo di rimborso spese un importo determinato con deliberazione della giunta regionale. 11. I Commissari dipendenti della Azienda u.s.l. possono essere membri di piu' commissioni di vigilanza. 12. Dell'ispezione e' redatto processo verbale che viene trasmesso al direttore generale dell'Azienda u.s.l., unitamente alle eventuali proposte espresse. 13. Il direttore generale propone al sindaco i provvedimenti che a questi competono a norma degli articoli 4 e 14 della presente legge. 14. Se il risultato della ispezione nelle farmacie non e' stato soddisfacente, il sindaco: a) applica la sanzione amministrativa come disposto dall'art. 14, comma 1; b) diffida, nei casi previsti dalla legge, il titolare della farmacia privata, o il direttore della farmacia pubblica o l'assegnatario in caso di nuova apertura, a mettersi in regola entro un termine perentorio, trascorso infruttuosamente il quale pronuncia la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio della farmacia privata o, in caso di farmacia pubblica, trasmette gli atti alla giunta regionale, per il provvedimento di decadenza.