Art. 26.
   Orario di apertura delle farmacie e dei dispensari farmaceutici
    1.  Le  farmacie osservano un orario settimanale complessivamente
non inferiore a quaranta ore suddiviso su 5 o 6 giorni.
    2.  L'orario  settimanale  delle farmacie che non sono soggette a
turni di cui agli artt. 28, 29 e 30 puo' essere ridotto fino a 36 ore
suddiviso in 5 o 6 giorni.
    3.  I  dispensari  farmaceutici  di cui all'art. 6 della legge n.
362/1991, osservano un orario di apertura a quello delle farmacie cui
sono affidati e comunque non superiore a 20 ore settimanali.
    4.  Le  farmiacie cui sono affidati dispensari, anche stagionali,
possono  essere autorizzate ad effettuare un orario ridotto in misura
corrispondente al periodo di apertura del dispensario.
    5. I dispensari farmaceutici comunque istituiti, che osservano un
orario superiore alle 20 ore settimanali, entro 12 mesi dalla entrata
in  vigore  della  presente  legge,  rispettano  il  limite temporale
stabilito al comma 3.