Art. 26. Orario di apertura delle farmacie e dei dispensari farmaceutici 1. Le farmacie osservano un orario settimanale complessivamente non inferiore a quaranta ore suddiviso su 5 o 6 giorni. 2. L'orario settimanale delle farmacie che non sono soggette a turni di cui agli artt. 28, 29 e 30 puo' essere ridotto fino a 36 ore suddiviso in 5 o 6 giorni. 3. I dispensari farmaceutici di cui all'art. 6 della legge n. 362/1991, osservano un orario di apertura a quello delle farmacie cui sono affidati e comunque non superiore a 20 ore settimanali. 4. Le farmiacie cui sono affidati dispensari, anche stagionali, possono essere autorizzate ad effettuare un orario ridotto in misura corrispondente al periodo di apertura del dispensario. 5. I dispensari farmaceutici comunque istituiti, che osservano un orario superiore alle 20 ore settimanali, entro 12 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, rispettano il limite temporale stabilito al comma 3.