Art. 27. Guardia farmaceutica: modalita' di espletamento 1. Il servizio prestato dalle farmacie, al di fuori del normale orario di apertura, riveste le caratteristiche di guardia farmaceutica diurna, festiva, notturna. 2. Il servizio di guardia farmaceutica e' espletato con le seguenti modalita': a) "a chiamata mediante reperibilita'": la farmacia e' chiusa, e' assicurata la agevole e tempestiva disponibilita' di un farmacista; b) "a chiamata a battenti chiusi": la farmacia e' chiusa, al suo interno e' disponibile un farmacista; c) "a battenti aperti": la farmacia e' aperta, assicura la medesima attivita' svolta durante il normale orario di apertura. 3. Per motivi di sicurezza il servizio di cui al comma 2, lett. c), puo' essere espletato anche attraverso l'utilizzo di sistemi che limitano l'accesso dell'utente ai locali e/o al diretto contatto con il farmacista. 4. Durante il servizio di guardia farmaceutica espletato con le modalita' di cui al comma 2, lett. a) e b), il farmacista e' tenuto ad evadere soltanto le ricette ove il medico abbia esplicitato il carattere di urgenza, nonche' tutte quelle ricette e/o richieste per le quali il farmacista rilevi carattere di urgenza, con particolare riferimento alla dispensazione di farmaci non sottoposti ad obbligo di ricetta medica.