Art. 27.
           Guardia farmaceutica: modalita' di espletamento
    1.  Il  servizio prestato dalle farmacie, al di fuori del normale
orario   di   apertura,   riveste   le   caratteristiche  di  guardia
farmaceutica diurna, festiva, notturna.
    2.  Il  servizio  di  guardia  farmaceutica  e'  espletato con le
seguenti modalita':
      a)  "a chiamata mediante reperibilita'": la farmacia e' chiusa,
e'   assicurata   la   agevole  e  tempestiva  disponibilita'  di  un
farmacista;
      b)  "a  chiamata  a battenti chiusi": la farmacia e' chiusa, al
suo interno e' disponibile un farmacista;
      c)  "a  battenti  aperti":  la  farmacia e' aperta, assicura la
medesima attivita' svolta durante il normale orario di apertura.
    3.  Per  motivi di sicurezza il servizio di cui al comma 2, lett.
c),  puo' essere espletato anche attraverso l'utilizzo di sistemi che
limitano  l'accesso dell'utente ai locali e/o al diretto contatto con
il farmacista.
    4.  Durante  il servizio di guardia farmaceutica espletato con le
modalita'  di  cui al comma 2, lett. a) e b), il farmacista e' tenuto
ad  evadere  soltanto  le  ricette ove il medico abbia esplicitato il
carattere  di urgenza, nonche' tutte quelle ricette e/o richieste per
le  quali  il farmacista rilevi carattere di urgenza, con particolare
riferimento  alla  dispensazione di farmaci non sottoposti ad obbligo
di ricetta medica.