Art. 29. Servizio di guardia farmaceutica diurna feriale, festiva e festiva infrasettimanale l. Durante le ore di chiusura diurna, di chiusura festiva e negli eventuali giorni di chiusura infrasettimanale, anche festiva e' istituito un servizio di guardia secondo le modalita' previste dall'art. 27. 2. Il servizio di guardia farmaceutica diurna e festiva, di regola avviene con le seguenti modalita': a) a chiamata con reperibilita' se la farmacia e' ubicata in comuni con popolazione inferiore a 12.500 abitanti; b) a chiamata a battenti chiusi se la farmacia e' ubicata in comuni con popolazione inferiore a 25.000 abitanti; c) a battenti aperti se la farmacia e' ubicata in comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti e nei bacini di utenza di cui all'art. 28, comma 1. 3. Nei comuni o bacini di utenza con popolazione superiore a 50.000 abitanti, il servizio e' assicurato almeno da una farmacia ogni 50.000 abitanti, con possibilita' di raddoppio nei comuni o localita' ad elevato flusso turistico. Tale aumento puo' essere modulato fra turno diurno, festivo e festivo infrasettimanale sulla base delle esigenze del servizio e delle proposte avanzate dalle organizzazioni sindacali dei titolari di farmacia maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e delle farmacie private, sentito l'Ordine professionale e l'Azienda u.s.l. Il servizio e' espletato con le modalita' di cui all'art. 27. Le frazioni di popolazione vengono valutate dai Sindaci in base alle proposte formulate dalle rappresentanze sindacali sentito il parere dell'ordine professionale e i competenti uffici della Azienda u.s.l.