Art. 29.
          Servizio di guardia farmaceutica diurna feriale,
                 festiva e festiva infrasettimanale
    l. Durante le ore di chiusura diurna, di chiusura festiva e negli
eventuali  giorni  di  chiusura  infrasettimanale,  anche  festiva e'
istituito  un  servizio  di  guardia  secondo  le  modalita' previste
dall'art. 27.
    2.  Il  servizio  di  guardia  farmaceutica  diurna e festiva, di
regola avviene con le seguenti modalita':
      a) a  chiamata  con  reperibilita' se la farmacia e' ubicata in
comuni con popolazione inferiore a 12.500 abitanti;
      b) a  chiamata  a  battenti chiusi se la farmacia e' ubicata in
comuni con popolazione inferiore a 25.000 abitanti;
      c) a  battenti  aperti  se la farmacia e' ubicata in comuni con
popolazione superiore a 25.000 abitanti e nei bacini di utenza di cui
all'art. 28, comma 1.
    3.  Nei  comuni  o  bacini  di utenza con popolazione superiore a
50.000  abitanti,  il  servizio  e' assicurato almeno da una farmacia
ogni  50.000  abitanti,  con  possibilita'  di raddoppio nei comuni o
localita'  ad  elevato  flusso  turistico.  Tale  aumento puo' essere
modulato  fra  turno diurno, festivo e festivo infrasettimanale sulla
base  delle  esigenze  del  servizio  e delle proposte avanzate dalle
organizzazioni   sindacali   dei  titolari  di  farmacia maggiormente
rappresentative  delle  farmacie  pubbliche e delle farmacie private,
sentito  l'Ordine  professionale  e  l'Azienda  u.s.l. Il servizio e'
espletato  con  le  modalita'  di  cui  all'art. 27.  Le  frazioni di
popolazione  vengono  valutate  dai  Sindaci  in  base  alle proposte
formulate   dalle   rappresentanze   sindacali   sentito   il  parere
dell'ordine professionale e i competenti uffici della Azienda u.s.l.