Art. 3. Competenze del presidente della giunta regionale 1. Il presidente della giunta regionale, su proposta dei competenti uffici e acquisito ogni elemento di informazione da parte dell'azienda u.s.l. atto a valutarne la sussistenza dei presupposti, emette ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanita' pubblica e di polizia veterinaria, di cui all'art. 32, comma 3, della legge n. 833/1978, con efficacia sull'intero territorio regionale o su parte di esso comprendente piu' comuni. 2. I sindaci provvedono all'esecuzione delle ordinanze di cui al comma 1. Nei casi di inadempienza, il presidente della giunta regionale provvede con poteri sostitutivi.