Art. 3.
          Competenze del presidente della giunta regionale
    1.   Il  presidente  della  giunta  regionale,  su  proposta  dei
competenti  uffici e acquisito ogni elemento di informazione da parte
dell'azienda  u.s.l. atto a valutarne la sussistenza dei presupposti,
emette  ordinanze  di carattere contingibile ed urgente in materia di
igiene   e   sanita'  pubblica  e  di  polizia  veterinaria,  di  cui
all'art. 32,   comma  3,  della  legge  n.  833/1978,  con  efficacia
sull'intero territorio regionale o su parte di esso comprendente piu'
comuni.
    2.  I sindaci provvedono all'esecuzione delle ordinanze di cui al
comma  1.  Nei  casi  di  inadempienza,  il  presidente  della giunta
regionale provvede con poteri sostitutivi.