Art. 30. Servizio di guardia farmaceutica notturna l. Dall'orario di chiusura serale alla apertura antimeridiana delle farmacie e' istituito il servizio di guardia farmaceutica notturna. 2. Il servizio di guardia farmaceutica notturna e' assicurato da farmacie che si offrono volontariamente di svolgere permanentemente tale servizio e da farmacie che svolgono tale servizio attraverso turni all'uopo adottati ed organizzati su proposta delle organizzazioni sindacali dei titolari di farmacie maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e delle farmacie private, sentito il parere dell'Ordine Professionale e dei competenti uffici della Azienda u.s.l. 3. Lo svolgimento dei servizio di guardia notturna nei comuni o bacini di utenza con popolazione fino a 100.000 abitanti il servizio e' assicurato da una farmacia con le seguenti modalita': a) a chiamata con reperibilita' nei comuni fino a 12.500 abitanti; b) a chiamata a battenti chiusi nei comuni con popolazione compresa fra 12.500 e 25.000 abitanti; c) a battenti aperti nei comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti. 4. Nei comuni o bacini di utenza con popolazione superiore a 100.000 abitanti, il servizio notturno e' assicurato da un'altra farmacia ogni 50.000 abitanti. 5. Il servizio di guardia farmaceutica notturna a battenti aperti puo' essere espletato con le modalita' di cui all'art. 27, comma 3. 6. Nei comuni e localita' ad elevato flusso turistico, il servizio notturno istituito secondo le modalita' del comma 2, puo' essere aumentato fino al raddoppio delle farmacie di turno, anche limitatamente a determinati periodi della notte. 7. Eventuali frazioni di popolazione sono valutate dai Sindaci anche in base alle proposte delle rappresentanze sindacali di categoria sentito il parere dell'Ordine professionale e dei competenti uffici della Azienda u.s.l. 8. Le farmacie risultanti di turno, al ricevimento della prescrizione, possono avvalersi per la consegna domiciliare dei medicinali di organizzazioni del volontariato ed assistenziali, idoneamente convenzionate.