Art. 30.
              Servizio di guardia farmaceutica notturna
    l.  Dall'orario  di  chiusura  serale alla apertura antimeridiana
delle  farmacie  e'  istituito  il  servizio  di guardia farmaceutica
notturna.
    2.  Il servizio di guardia farmaceutica notturna e' assicurato da
farmacie  che  si offrono volontariamente di svolgere permanentemente
tale  servizio  e  da  farmacie che svolgono tale servizio attraverso
turni   all'uopo   adottati   ed   organizzati   su   proposta  delle
organizzazioni   sindacali   dei  titolari  di  farmacie maggiormente
rappresentative  delle  farmacie  pubbliche e delle farmacie private,
sentito  il  parere dell'Ordine Professionale e dei competenti uffici
della Azienda u.s.l.
    3.  Lo  svolgimento dei servizio di guardia notturna nei comuni o
bacini  di utenza con popolazione fino a 100.000 abitanti il servizio
e' assicurato da una farmacia con le seguenti modalita':
      a) a  chiamata  con  reperibilita'  nei  comuni  fino  a 12.500
abitanti;
      b) a  chiamata  a  battenti  chiusi  nei comuni con popolazione
compresa fra 12.500 e 25.000 abitanti;
      c) a  battenti  aperti  nei  comuni con popolazione superiore a
25.000 abitanti.
    4.  Nei  comuni  o  bacini  di utenza con popolazione superiore a
100.000  abitanti,  il  servizio  notturno  e' assicurato da un'altra
farmacia ogni 50.000 abitanti.
    5. Il servizio di guardia farmaceutica notturna a battenti aperti
puo' essere espletato con le modalita' di cui all'art. 27, comma 3.
    6.  Nei  comuni  e  localita'  ad  elevato  flusso  turistico, il
servizio  notturno  istituito  secondo le modalita' del comma 2, puo'
essere  aumentato  fino  al  raddoppio delle farmacie di turno, anche
limitatamente a determinati periodi della notte.
    7.  Eventuali  frazioni  di popolazione sono valutate dai Sindaci
anche  in  base  alle  proposte  delle  rappresentanze  sindacali  di
categoria   sentito   il   parere  dell'Ordine  professionale  e  dei
competenti uffici della Azienda u.s.l.
    8.   Le  farmacie  risultanti  di  turno,  al  ricevimento  della
prescrizione,  possono  avvalersi  per  la  consegna  domiciliare dei
medicinali  di  organizzazioni  del  volontariato  ed  assistenziali,
idoneamente convenzionate.