Art. 31. Servizio di guardia delle farmacie rurali l. Le farmacie rurali individuate ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali), partecipano ai turni di servizio di guardia diurna, festiva e notturna istituiti nei comuni e nei bacini di utenza a condizione che dalla localita' ove sono situate risulti una farmacia di guardia ad una distanza massima di quindici chilometri. 2. La distanza di cui al comma 1 puo' essere eccezionalmente derogata in presenza di condizioni di viabilita' e servizi di trasporto pubblico particolarmente favorevoli. 3. Le farmacie rurali che partecipano ai turni di guardia seguono le modalita' di espletamento del servizio di cui all'art. 27, comma 2, lett. a). 4. Le farmacie rurali che non partecipano ai turni di guardia, in quanto non sussistono i presupposti di cui al comma 1, assicurano il servizio garantendo la disponibilita' agevole e tempestiva del farmacista.