Art. 31.
              Servizio di guardia delle farmacie rurali
    l.  Le  farmacie  rurali individuate ai sensi della legge 8 marzo
1968,   n.   221   (Provvidenze  a  favore  dei  farmacisti  rurali),
partecipano  ai  turni  di  servizio  di  guardia  diurna,  festiva e
notturna istituiti nei comuni e nei bacini di utenza a condizione che
dalla  localita'  ove sono situate risulti una farmacia di guardia ad
una distanza massima di quindici chilometri.
    2.  La  distanza  di  cui  al comma 1 puo' essere eccezionalmente
derogata  in  presenza  di  condizioni  di  viabilita'  e  servizi di
trasporto pubblico particolarmente favorevoli.
    3. Le farmacie rurali che partecipano ai turni di guardia seguono
le  modalita'  di espletamento del servizio di cui all'art. 27, comma
2, lett. a).
    4. Le farmacie rurali che non partecipano ai turni di guardia, in
quanto  non sussistono i presupposti di cui al comma 1, assicurano il
servizio  garantendo  la  disponibilita'  agevole  e  tempestiva  del
farmacista.