Art. 32.
              Chiusura infrasettimanale delle farmacie
    l.  L'orario  settimanale  puo' essere articolato su cinque o sei
giorni,   previa  comunicazione  al  sindaco  per  l'esercizio  delle
funzioni  previste  all'art. 25  unitamente all'orario giornaliero di
apertura al pubblico.