Art. 33.
                  Farmacie a servizio continuativo
    l.  Nei comuni capoluogo di provincia, nei comuni sede di aziende
uu.ss.ll.,  nei  comuni e localita' ad elevato flusso turistico e nei
comuni,  con  popolazione non inferiore a 50.000 abitanti, il Sindaco
puo'  autorizzare,  a richiesta del titolare, sentito il parere delle
organizzazioni   sindacali   dei  titolari  di  farmacie maggiormente
rappresentative  delle  farmacie  pubbliche e delle farmacie private,
dell'Ordine  Professionale  e  dei  competenti  uffici  della Azienda
u.s.l. una o piu' farmacie allo svolgimento del servizio continuativo
per ventiquattrore a battenti aperti per tutti i giorni dell'anno.
    2.  Le farmacie a servizio continuativo vengono computate ai fini
del  rispetto  dei  parametri  demografici  relativi  al  servizio di
guardia diurno, festivo e notturno.
    3.   L'organizzazione  della  struttura  e  del  personale  delle
farmacie  che  svolgono  il servizio continuativo deve essere tale da
garantire  il  corretto  espletamento  del servizio in relazione alle
esigenze della utenza.
    4.  Le  farmacie  che  erano  gia'  state autorizzate al servizio
continuativo  prima  dell'entrata in vigore della presente legge sono
autorizzate a proseguirlo.
    5, Nel caso in cui piu' titolari richiedano di essere autorizzati
al  servizio  continuativo, il sindaco adotta le proprie decisioni su
criteri selettivi preventivamente determinati che tengono conto della
coerente   distribuzione   territoriale,  di  particolare  flussi  di
popolazione,  di presenza di presidi sanitari e di poli commerciali e
di servizio.