Art. 33. Farmacie a servizio continuativo l. Nei comuni capoluogo di provincia, nei comuni sede di aziende uu.ss.ll., nei comuni e localita' ad elevato flusso turistico e nei comuni, con popolazione non inferiore a 50.000 abitanti, il Sindaco puo' autorizzare, a richiesta del titolare, sentito il parere delle organizzazioni sindacali dei titolari di farmacie maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e delle farmacie private, dell'Ordine Professionale e dei competenti uffici della Azienda u.s.l. una o piu' farmacie allo svolgimento del servizio continuativo per ventiquattrore a battenti aperti per tutti i giorni dell'anno. 2. Le farmacie a servizio continuativo vengono computate ai fini del rispetto dei parametri demografici relativi al servizio di guardia diurno, festivo e notturno. 3. L'organizzazione della struttura e del personale delle farmacie che svolgono il servizio continuativo deve essere tale da garantire il corretto espletamento del servizio in relazione alle esigenze della utenza. 4. Le farmacie che erano gia' state autorizzate al servizio continuativo prima dell'entrata in vigore della presente legge sono autorizzate a proseguirlo. 5, Nel caso in cui piu' titolari richiedano di essere autorizzati al servizio continuativo, il sindaco adotta le proprie decisioni su criteri selettivi preventivamente determinati che tengono conto della coerente distribuzione territoriale, di particolare flussi di popolazione, di presenza di presidi sanitari e di poli commerciali e di servizio.