Art. 35. Ferie l. Le farmacie possono osservare una chiusura annuale per ferie non superiore a trenta giorni lavorativi; la chiusura per ferie deve essere effettuata possibilmente in una unica soluzione e comunque frazionata in non piu' di tre periodi. 2. I turni di chiusura per ferie sono proposti, nel rispetto dei termini di cui all'art. 25, comma 1, anche dalle organizzazioni sindacali dei titolari di farmacie maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e delle farmacie private e sono autorizzati dal Sindaco, sentito il parere dell'Ordine professionale e dei competenti uffici della Azienda u.s.l. 3. In occasione di rilevanti lavori di ristrutturazione il sindaco, acquisiti i pareri di cui al comma 2, puo' autorizzare un ulteriore periodo di chiusura. 4. Le ferie debbono essere usufruite in modo da lasciare in servizio una percentuale di farmacie per ogni comune o bacino di utenza almeno del cinquanta per cento. 5. In situazioni di servizio, viabilita' e collegamenti particolarmente favorevoli per la popolazione il sindaco puo' autorizzare la deroga della percentuale di cui al comma 4. 6. Il sindaco, acquisiti i pareri di cui all'art. 25, puo' autorizzare un periodo di ferie per i dispensari non stagionali, compatibilmente con le esigenze di servizio. 7. Il sindaco anche senza acquisire i pareri di cui all'art. 25 puo' autorizzare una chiusura straordinaria di un giorno per inventario annuale della farmacia..