Art. 35.
                                Ferie
    l.  Le  farmacie possono osservare una chiusura annuale per ferie
non  superiore a trenta giorni lavorativi; la chiusura per ferie deve
essere  effettuata  possibilmente  in  una unica soluzione e comunque
frazionata in non piu' di tre periodi.
    2.  I turni di chiusura per ferie sono proposti, nel rispetto dei
termini  di  cui  all'art. 25,  comma  1,  anche dalle organizzazioni
sindacali dei titolari di farmacie maggiormente rappresentative delle
farmacie  pubbliche  e  delle farmacie private e sono autorizzati dal
Sindaco, sentito il parere dell'Ordine professionale e dei competenti
uffici della Azienda u.s.l.
    3.  In  occasione  di  rilevanti  lavori  di  ristrutturazione il
sindaco,  acquisiti  i  pareri di cui al comma 2, puo' autorizzare un
ulteriore periodo di chiusura.
    4.  Le  ferie  debbono  essere  usufruite  in modo da lasciare in
servizio  una  percentuale  di  farmacie  per ogni comune o bacino di
utenza almeno del cinquanta per cento.
    5.   In   situazioni   di  servizio,  viabilita'  e  collegamenti
particolarmente   favorevoli  per  la  popolazione  il  sindaco  puo'
autorizzare la deroga della percentuale di cui al comma 4.
    6.  Il  sindaco,  acquisiti  i  pareri  di  cui all'art. 25, puo'
autorizzare  un  periodo  di  ferie  per i dispensari non stagionali,
compatibilmente con le esigenze di servizio.
    7.  Il  sindaco anche senza acquisire i pareri di cui all'art. 25
puo'   autorizzare  una  chiusura  straordinaria  di  un  giorno  per
inventario annuale della farmacia..