Art. 4. Competenze del sindaco 1. Il sindaco, quale autorita' sanitaria locale, adotta tutti i provvedimenti di autorizzazione concessione e prescrizione gia' di competenza dell'ufficiale sanitario, del medico provinciale e del veterinario provinciale, compresi quelli relativi alle strutture veterinarie private di cui all'art. 193 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. 2. Il sindaco provvede al rilascio delle patenti di abilitazione all'esecuzione delle operazioni relative all'impiego di gas tossici di cui all'art. 34 del regio decreto 9 gennaio 1927 n. 147 ai soggetti richiedenti residenti nel comune e procede altresi' alla revisione delle patenti di cui all'art. 35 del regio decreto n. 147/1927 nel rispetto delle disposizioni ivi contenute. 3. Per l'espletamento delle attivita' di cui al comma 1, il sindaco richiede ed acquisisce pareri e proposte dalle competenti strutture organizzative dell'azienda u.s.l. secondo protocolli organizzativi stabiliti dal dipartimento di prevenzione. In particolare, per i provvedimenti di cui agli articoli. 93, 96 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 ed i relativi adempimenti previsti dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, acquisisce il parere obbligatorio della commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti di cui alla legge regionale 28 aprile 1977, n. 27. 4. Il sindaco puo' altresi' richiedere ed acquisire dal responsabile del dipartimento provinciale per la protezione ambientale competente proposte e consulenze per garantire l'esercizio delle competenze di cui al presente articolo. Le funzioni disciplinate dal presente articolo sono espletate coordinandole con le attivita' dei dipartimenti di prevenzione delle aziende uu.ss.ll. 5. Il sindaco, ove adotti un provvedimento non conforme al parere o alla proposta trasmessagli ai sensi del comma 3, ne da' comunicazione al dirigente della struttura organizzativa interessata ed al direttore generale dell'azienda u.s.l. 6. I dirigenti delle strutture operative competenti allorche' ricorrano i presupposti per la predisposizione di trattamenti sanitari obbligatori e per l'emanazione di ordinanze aventi carattere contingibile ed urgente, informa direttamente il sindaco. 7. Il sindaco ha altresi' la facolta' di avvalersi delle strutture organizzative del dipartimento di prevenzione dell'azienda u.s.l, e dei competenti dipartimenti provinciali dell'A.R.P.A.T. per l'acquisizione di informazioni o pareri che ritenga necessari per l'esercizio delle proprie funzioni di autorita' sanitaria locale a salvaguardia dell'interesse della comunita', dandone comunicazione al direttore generale dell'azienda u.s.l. 8. Il direttore generale dell'azienda u.s.l. si coordina con il sindaco e con il responsabile del competente dipartimento provinciale per la protezione ambientale per l'adozione dei provvedimenti di competenza ai sensi dell'art. 6, comma 4, dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 48, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, nonche' di ogni altro provvedimento relativo all'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro che possa determinare ricadute sulle funzioni in materia di sanita' pubblica e di tutela ambientale gia' di competenza dell'ufficiale sanitario, del medico provinciale e del veterinario provinciale. E' tenuto, altresi', a segnalare al sindaco la presenza di fattori di rischio che possano investire la competenza del medesimo quale autorita' sanitaria locale, con particolare riferimento alle aziende che ricadono nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 ed alle industrie insalubri.