Art. 4.
                       Competenze del sindaco
    1.  Il  sindaco, quale autorita' sanitaria locale, adotta tutti i
provvedimenti  di  autorizzazione  concessione e prescrizione gia' di
competenza  dell'ufficiale  sanitario,  del  medico provinciale e del
veterinario  provinciale,  compresi  quelli  relativi  alle strutture
veterinarie  private  di cui all'art. 193 del regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265.
    2.  Il sindaco provvede al rilascio delle patenti di abilitazione
all'esecuzione  delle  operazioni relative all'impiego di gas tossici
di  cui  all'art. 34  del  regio  decreto  9 gennaio  1927  n. 147 ai
soggetti  richiedenti  residenti  nel  comune e procede altresi' alla
revisione  delle  patenti  di  cui  all'art. 35  del regio decreto n.
147/1927 nel rispetto delle disposizioni ivi contenute.
    3.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui al comma 1, il
sindaco  richiede  ed  acquisisce  pareri e proposte dalle competenti
strutture   organizzative   dell'azienda  u.s.l.  secondo  protocolli
organizzativi   stabiliti   dal   dipartimento   di  prevenzione.  In
particolare,  per  i provvedimenti di cui agli articoli. 93, 96 e 105
del  decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185
ed  i  relativi adempimenti previsti dal decreto legislativo 17 marzo
1995,  n.  230,  acquisisce  il parere obbligatorio della commissione
regionale  per  la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti di
cui alla legge regionale 28 aprile 1977, n. 27.
    4.   Il   sindaco  puo'  altresi'  richiedere  ed  acquisire  dal
responsabile   del   dipartimento   provinciale   per  la  protezione
ambientale competente proposte e consulenze per garantire l'esercizio
delle   competenze   di   cui   al  presente  articolo.  Le  funzioni
disciplinate  dal  presente articolo sono espletate coordinandole con
le attivita' dei dipartimenti di prevenzione delle aziende uu.ss.ll.
    5. Il sindaco, ove adotti un provvedimento non conforme al parere
o   alla   proposta  trasmessagli  ai  sensi  del  comma  3,  ne  da'
comunicazione  al dirigente della struttura organizzativa interessata
ed al direttore generale dell'azienda u.s.l.
    6.  I  dirigenti  delle  strutture operative competenti allorche'
ricorrano   i  presupposti  per  la  predisposizione  di  trattamenti
sanitari obbligatori e per l'emanazione di ordinanze aventi carattere
contingibile ed urgente, informa direttamente il sindaco.
    7.  Il  sindaco  ha  altresi'  la  facolta'  di  avvalersi  delle
strutture  organizzative del dipartimento di prevenzione dell'azienda
u.s.l,  e dei competenti dipartimenti provinciali dell'A.R.P.A.T. per
l'acquisizione  di  informazioni  o  pareri che ritenga necessari per
l'esercizio  delle  proprie  funzioni di autorita' sanitaria locale a
salvaguardia dell'interesse della comunita', dandone comunicazione al
direttore generale dell'azienda u.s.l.
    8.  Il  direttore generale dell'azienda u.s.l. si coordina con il
sindaco e con il responsabile del competente dipartimento provinciale
per  la  protezione  ambientale  per  l'adozione dei provvedimenti di
competenza ai sensi dell'art. 6, comma 4, dell'art. 8, commi 2 e 3, e
dell'art. 48,   commi  4  e  5,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, nonche' di ogni altro provvedimento
relativo  all'igiene  e  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro che possa
determinare  ricadute sulle funzioni in materia di sanita' pubblica e
di tutela ambientale gia' di competenza dell'ufficiale sanitario, del
medico   provinciale   e  del  veterinario  provinciale.  E'  tenuto,
altresi',  a  segnalare  al sindaco la presenza di fattori di rischio
che  possano  investire  la  competenza  del medesimo quale autorita'
sanitaria  locale,  con  particolare  riferimento  alle  aziende  che
ricadono  nel  campo di applicazione del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 ed alle industrie insalubri.