Art. 41.
                 Competenze delle aziende uu.ss.ll.
    l.  Al  fine  di  dare  attuazione a quanto disposto dall'art. 4,
comma  2,  del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito nella
legge  19  luglio  1994,  n. 467, la Regione attribuisce alle aziende
uu.ss.ll.  la  rilevazione  dei  dati  contenuti  nelle  prescrizioni
farmaceutiche e le connesse attivita' di controllo e di verifica.
    2. La gestione delle attivita' di cui al comma 1, e' svolta dalle
aziende  uu.ss.ll.  direttamente,  ovvero  puo' essere affidata dalle
medesime  ad  altri  soggetti individuati tramite gara da effettuarsi
secondo  le  vigenti  disposizioni  legislative,  ovvero  puo' essere
affidata  alle  OO.SS.  delle  farmacie,  previa  predisposizione  di
adeguato sistema di controllo, nell'ambito degli accordi regionali di
cui  all'art. 8,  comma  2,  lettera  c)  del  decreto legislativo n.
502/1992 e successive modifiche ed integrazioni.