Art. 41. Competenze delle aziende uu.ss.ll. l. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito nella legge 19 luglio 1994, n. 467, la Regione attribuisce alle aziende uu.ss.ll. la rilevazione dei dati contenuti nelle prescrizioni farmaceutiche e le connesse attivita' di controllo e di verifica. 2. La gestione delle attivita' di cui al comma 1, e' svolta dalle aziende uu.ss.ll. direttamente, ovvero puo' essere affidata dalle medesime ad altri soggetti individuati tramite gara da effettuarsi secondo le vigenti disposizioni legislative, ovvero puo' essere affidata alle OO.SS. delle farmacie, previa predisposizione di adeguato sistema di controllo, nell'ambito degli accordi regionali di cui all'art. 8, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni.