Art. 43.
                      Competenze della Regione
    l,   Per   la  fornitura  di  sistemi  permanenti  di  controllo,
elaborazione,  analisi e valutazione delle prescrizioni farmaceutiche
che  utilizzino  i dati delle rilevazioni di cui all'art. 4, comma 2,
del decreto-legge n. 325/1994, convertito nella legge n. 467/1994, la
giunta  regionale  e'  autorizzata  a  stipulare i relativi contratti
comportanti   obbligazioni  la  cui  durata  si  protragga  per  piu'
esercizi.
    2.  I contratti di cui al comma 1, sono stipulati a seguito della
effettuazione  di  gare  per  l'aggiudicazione di appalti pubblici di
servizi  da  effettuarsi  in  applicazione  delle  norme  adottate in
materia dalla CE, dallo Stato e dalla Regione.