Art. 43. Competenze della Regione l, Per la fornitura di sistemi permanenti di controllo, elaborazione, analisi e valutazione delle prescrizioni farmaceutiche che utilizzino i dati delle rilevazioni di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 325/1994, convertito nella legge n. 467/1994, la giunta regionale e' autorizzata a stipulare i relativi contratti comportanti obbligazioni la cui durata si protragga per piu' esercizi. 2. I contratti di cui al comma 1, sono stipulati a seguito della effettuazione di gare per l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi da effettuarsi in applicazione delle norme adottate in materia dalla CE, dallo Stato e dalla Regione.