Art. 44.
                       Ambito di applicazione
    l.  Il  presente capo disciplina, ai sensi dell'art. 14, comma 5,
del decreto legislativo n. 538/1992, la fornitura di ossigeno liquido
per  il  trattamento a lungo termine a cura del servizio sanitario di
soggetti  affetti  da  stati patologici cronici accertati ai sensi di
legge.
    2.  E'  data  facolta'  alle  aziende  uu.ss.ll.,  di affidare la
fornitura  di  ossigeno  liquido  alle farmacie aperte al pubblico, a
parita' di condizioni economiche e di effettuazione del servizio.