Art. 44. Ambito di applicazione l. Il presente capo disciplina, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto legislativo n. 538/1992, la fornitura di ossigeno liquido per il trattamento a lungo termine a cura del servizio sanitario di soggetti affetti da stati patologici cronici accertati ai sensi di legge. 2. E' data facolta' alle aziende uu.ss.ll., di affidare la fornitura di ossigeno liquido alle farmacie aperte al pubblico, a parita' di condizioni economiche e di effettuazione del servizio.