Art. 47.
                       Modalita' di erogazione
    l. La prescrizione di ossigenoterapia a lungo termine e' a carico
del  servizio  sanitario esclusivamente in base alle modalita' di cui
alla presente legge.
    2.  Per  i  fini  di  cui  art. 44  e allo scopo di assicurare la
fornitura  delle  bombole  di  ossigeno direttamente al domicilio dei
pazienti  in conformita' a quanto disposto dall'art. 14, comma 5, del
decreto   legislativo   n.   538/1992,   le  aziende  uu.ss.ll.  sono
autorizzate  a  stipulare  contratti con le ditte fornitrici aventi i
requisiti  di  legge, previa gara da effettuarsi in base alla vigente
normativa  e  introducendo  clausole che consentano la verifica della
quantita' di ossigeno effettivamente consumata.
    3.  Le  aziende uu.ss.ll. provvedono agli ordinativi di fornitura
sulla  base  delle  richieste  pervenute  dalle  strutture  operative
abilitate di cui all'art. 46, comma 3.