Art. 47. Modalita' di erogazione l. La prescrizione di ossigenoterapia a lungo termine e' a carico del servizio sanitario esclusivamente in base alle modalita' di cui alla presente legge. 2. Per i fini di cui art. 44 e allo scopo di assicurare la fornitura delle bombole di ossigeno direttamente al domicilio dei pazienti in conformita' a quanto disposto dall'art. 14, comma 5, del decreto legislativo n. 538/1992, le aziende uu.ss.ll. sono autorizzate a stipulare contratti con le ditte fornitrici aventi i requisiti di legge, previa gara da effettuarsi in base alla vigente normativa e introducendo clausole che consentano la verifica della quantita' di ossigeno effettivamente consumata. 3. Le aziende uu.ss.ll. provvedono agli ordinativi di fornitura sulla base delle richieste pervenute dalle strutture operative abilitate di cui all'art. 46, comma 3.