Art. 49.
                     Adempimenti delle farmacie
    l.   La  farmacia  che  intende  dotarsi  di  un  apparecchio  di
autodiagnostica  rapida  di  cui  all'art. 48,  e'  tenuta ad inviare
formale  comunicazione  al  direttore generale dell'Azienda u.s.l, di
competenza almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'attivita'.
    2.  L'Azienda u.s.l., entro sessanta giorni dalla ricezione della
comunicazione  di  cui  al  comma 1, effettua un sopralluogo volto ad
accertare il rispetto delle prescrizioni previste agli artt. 50 e 51.
A  seguito  del  sopralluogo  rilascia  un  parere igienico sanitario
favorevole all'utilizzo delle apparecchiature installate.
    3.   Per   le  apparecchiature  di  autodiagnostica  rapida  gia'
installate,  la  farmacia,  al  fine  di ottenere il parere di cui al
comma  2,  e'  tenuta  ad  inviare formale comunicazione al direttore
generale  dell'Azienda  u.s.l.  entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge.