Art. 49. Adempimenti delle farmacie l. La farmacia che intende dotarsi di un apparecchio di autodiagnostica rapida di cui all'art. 48, e' tenuta ad inviare formale comunicazione al direttore generale dell'Azienda u.s.l, di competenza almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'attivita'. 2. L'Azienda u.s.l., entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, effettua un sopralluogo volto ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste agli artt. 50 e 51. A seguito del sopralluogo rilascia un parere igienico sanitario favorevole all'utilizzo delle apparecchiature installate. 3. Per le apparecchiature di autodiagnostica rapida gia' installate, la farmacia, al fine di ottenere il parere di cui al comma 2, e' tenuta ad inviare formale comunicazione al direttore generale dell'Azienda u.s.l. entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.