Art. 51. Caratteristiche delle apparecchiature l. Le apparecchiature e tutti i dispositivi medici utilizzati debbono possedere le caratteristiche previste dal decreto legislativo del 24 febbraio 1997 n. 46. 2. I titolari della farmacia sono responsabili del regolare funzionamento delle apparecchiature installate, provvedono ad eseguire i collaudi ed i controlli di legge sulle apparecchiature medesime e sono tenuti a conservare per almeno tre anni la documentazione che comprova tali controlli. 3. La Giunta regionale puo' disciplinare l'attuazione di specifici programmi di controllo di qualita'.