Art. 51.
                Caratteristiche delle apparecchiature
    l.  Le  apparecchiature  e  tutti i dispositivi medici utilizzati
debbono possedere le caratteristiche previste dal decreto legislativo
del 24 febbraio 1997 n. 46.
    2.  I  titolari  della  farmacia  sono  responsabili del regolare
funzionamento   delle   apparecchiature   installate,  provvedono  ad
eseguire  i  collaudi  ed  i controlli di legge sulle apparecchiature
medesime   e  sono  tenuti  a  conservare  per  almeno  tre  anni  la
documentazione che comprova tali controlli.
    3.   La   Giunta  regionale  puo'  disciplinare  l'attuazione  di
specifici programmi di controllo di qualita'.