Art. 52.
                       Obblighi del farmacista
    l.   Il  farmacista  fornisce  informazioni  sulle  modalita'  di
effettuazione  dell'autotest  ed  in  particolare  sul rispetto delle
precauzioni igieniche.
    2. Il farmacista non puo' fornire alcuna interpretazione del test
ne' fornire alcun consiglio di carattere terapeutico.
    3.  Annualmente  il  titolare invia all'Azienda u.s.l. competente
per  territorio  una  relazione  tecnica  riportante  il  numero e la
tipologia degli autotest effettuati nella farmacia.
    4. E' fatto obbligo di smaltimento dei rifiuti ai senzi di quanto
previsto dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.