Art. 52. Obblighi del farmacista l. Il farmacista fornisce informazioni sulle modalita' di effettuazione dell'autotest ed in particolare sul rispetto delle precauzioni igieniche. 2. Il farmacista non puo' fornire alcuna interpretazione del test ne' fornire alcun consiglio di carattere terapeutico. 3. Annualmente il titolare invia all'Azienda u.s.l. competente per territorio una relazione tecnica riportante il numero e la tipologia degli autotest effettuati nella farmacia. 4. E' fatto obbligo di smaltimento dei rifiuti ai senzi di quanto previsto dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.