Art. 7.
                  Competenze delle aziende uu.ss.ll
    1.  Salve  le  diverse  disposizioni espressamente previste dalla
normativa  statale e regionale, spettano alle aziende uu.ss.ll. tutte
le  attivita'  in  materia di igiene e sanita' pubblica, igiene degli
alimenti,  sanita'  pubblica  veterinaria, medicina legale e igiene e
sicurezza  nei  luoghi di lavoro nonche' le attivita' istruttorie, di
vigilanza e di controllo previste per lo svolgimento delle competenze
del  sindaco  ai  sensi  dell'art. 4  e  della Regione ai sensi degli
articoli 2 e 3.
    2.  Le  attivita' indicate al comma 1, sono esercitate attraverso
le  strutture  organizzative  dei  dipartimenti  di prevenzione delle
aziende  uu.ss.ll.  in  relazione alle rispettive competenze, secondo
modalita'  organizzative  previste dagli atti aziendali delle aziende
stesse  e definite nel livello di assistenza "Prevenzione collettiva"
del  piano  sanitario  regionale  predisposto  ai  sensi  del decreto
legislativo  30 dicembre  1992,  n.  502  e  successive  modifiche ed
integrazioni.