Art. 7. Competenze delle aziende uu.ss.ll 1. Salve le diverse disposizioni espressamente previste dalla normativa statale e regionale, spettano alle aziende uu.ss.ll. tutte le attivita' in materia di igiene e sanita' pubblica, igiene degli alimenti, sanita' pubblica veterinaria, medicina legale e igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonche' le attivita' istruttorie, di vigilanza e di controllo previste per lo svolgimento delle competenze del sindaco ai sensi dell'art. 4 e della Regione ai sensi degli articoli 2 e 3. 2. Le attivita' indicate al comma 1, sono esercitate attraverso le strutture organizzative dei dipartimenti di prevenzione delle aziende uu.ss.ll. in relazione alle rispettive competenze, secondo modalita' organizzative previste dagli atti aziendali delle aziende stesse e definite nel livello di assistenza "Prevenzione collettiva" del piano sanitario regionale predisposto ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni.