Art. 8. Norme per lo svolgimento della vigilanza igienico-sanitaria sugli istituti penitenziari 1. L'attivita' di vigilanza igienico-sanitaria sugli istituti penitenziari di cui al precedente articolo e' disposta dal direttore generale dell'azienda u.s.l. dove ha sede lo stabilimento carcerario a norma e con le modalita' dell'art. 11, comma 10, e dell'art. 67, comma 1, lettera f) della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta') ed ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230. 2. Sulle visite compiute e sugli eventuali provvedimenti da adottare, il direttore generale informa la direzione dell'istituto e il giudice di sorveglianza nonche' il presidente della giunta regionale ed il sindaco del comune dove l'istituto ha sede. 3. Il presidente della giunta regionale informa i Ministeri della sanita' e di grazia e giustizia.