Art. 8.
              Norme per lo svolgimento della vigilanza
           igienico-sanitaria sugli istituti penitenziari
    1.  L'attivita'  di  vigilanza  igienico-sanitaria sugli istituti
penitenziari  di cui al precedente articolo e' disposta dal direttore
generale  dell'azienda u.s.l. dove ha sede lo stabilimento carcerario
a  norma  e  con le modalita' dell'art. 11, comma 10, e dell'art. 67,
comma  1,  lettera  f)  della  legge  26 luglio  1975  n.  354 (Norme
sull'ordinamento   penitenziario   e   sull'esecuzione  delle  misure
privative  e  limitative  della  liberta')  ed  ai  sensi del decreto
legislativo 22 giugno 1999, n. 230.
    2.  Sulle  visite  compiute  e  sugli  eventuali provvedimenti da
adottare,  il direttore generale informa la direzione dell'istituto e
il  giudice  di  sorveglianza  nonche'  il  presidente  della  giunta
regionale ed il sindaco del comune dove l'istituto ha sede.
    3. Il presidente della giunta regionale informa i Ministeri della
sanita' e di grazia e giustizia.