Art. 9. Utenza pubblica dei servizi delle aziende uu. ss.ll. 1. Salvo quanto previsto agli articoli 2, 3 e 4 e fatte salve le norme vigenti, gli enti pubblici, per l'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza, possono avvalersi delle strutture organizzative delle aziende uu.ss.ll. previa stipula di apposite convenzioni'.