Art. 9.
        Utenza pubblica dei servizi delle aziende uu. ss.ll.
    1.  Salvo quanto previsto agli articoli 2, 3 e 4 e fatte salve le
norme  vigenti,  gli enti pubblici, per l'esercizio delle funzioni di
rispettiva    competenza,    possono    avvalersi   delle   strutture
organizzative  delle  aziende  uu.ss.ll.  previa  stipula di apposite
convenzioni'.