Art. 10.
                   Azioni di iniziativa regionale
    1.  Per  le  azioni  di  iniziativa  regionale previste nel piano
decennale  di  forestazione e' istituito un nuovo capitolo denominato
"Fondo  per  le  azioni  di  iniziativa  regionale previste nel piano
decennale di forestazione".
    2.  Con  legge di bilancio si provvede alle conseguenti dotazioni
finanziarie.