Art. 11. Trasferimento patrimonio agro-forestale regionale 1. I beni agro-forestali gia' facenti parte del demanio forestale dello Stato e compresi nel patrimonio dell'azienda di Stato per le foreste demaniali o comunque da questa amministrazione trasferiti alla Regione in attuazione dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' gli altri beni agro-forestali a qualsiasi titolo pervenuti alla Regione sono trasferiti al patrimonio indisponibile dei comuni in ragione della loro ubicazione. 2. Dal trasferimento sono esclusi: a) i fabbricati e le relative aree di sedime; b) i terreni e le aree boschive che rivestono interesse regionale. 3. La individuazione dei beni di cui ai commi i e 2, e' effettuata dalla giunta regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. I comuni per la gestione dei beni di cui al comma 1, si avvalgono della comunita' montana di cui fanno parte o di una comunita' montana limitrofa. Le comunita' montane esercitano le suddette funzioni in modo unitario e complessivo sulla base di specifici accordi stipulati con i comuni destinatari nel rispetto della normativa vigente e degli indirizzi dettati dalla giunta regionale. 5. Al fine di una maggiore razionalita' ed efficacia della gestione forestale del patrimonio agro-forestale pubblico, i comuni possono altresi', affidare la gestione complessiva o parziale dei propri beni agro-forestali alle comunita' montane che le esercitano secondo le modalita' indicate al comma 4.