Art. 11.
          Trasferimento patrimonio agro-forestale regionale
    1. I beni agro-forestali gia' facenti parte del demanio forestale
dello  Stato  e  compresi nel patrimonio dell'azienda di Stato per le
foreste  demaniali  o  comunque  da questa amministrazione trasferiti
alla  Regione  in  attuazione dell'art. 68 del decreto del Presidente
della  Repubblica  24 luglio  1977,  n.  616,  nonche' gli altri beni
agro-forestali   a  qualsiasi  titolo  pervenuti  alla  Regione  sono
trasferiti  al  patrimonio  indisponibile dei comuni in ragione della
loro ubicazione.
    2. Dal trasferimento sono esclusi:
      a) i fabbricati e le relative aree di sedime;
      b) i  terreni  e  le  aree  boschive  che  rivestono  interesse
regionale.
    3.  La  individuazione  dei  beni  di  cui  ai  commi  i  e 2, e'
effettuata  dalla  giunta  regionale  entro  sei  mesi  dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
    4.  I  comuni  per  la  gestione  dei  beni di cui al comma 1, si
avvalgono  della  comunita'  montana  di  cui  fanno  parte  o di una
comunita'  montana  limitrofa.  Le  comunita'  montane  esercitano le
suddette  funzioni  in  modo  unitario  e  complessivo  sulla base di
specifici  accordi  stipulati  con  i comuni destinatari nel rispetto
della  normativa  vigente  e  degli  indirizzi  dettati  dalla giunta
regionale.
    5.  Al  fine  di  una maggiore  razionalita'  ed  efficacia della
gestione  forestale  del patrimonio agro-forestale pubblico, i comuni
possono  altresi',  affidare  la  gestione complessiva o parziale dei
propri  beni  agro-forestali alle comunita' montane che le esercitano
secondo le modalita' indicate al comma 4.