Art. 12.
   Modificazione art. 39 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3
    1.  All'art.  39  della  legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, sono
aggiunti i seguenti commi:
    "5-bis.  Entro un anno dalla costituzione delle forme associative
previste  dal comma 3, la giunta regionale procede, anche su proposta
dei comuni, alla verifica della adeguatezza degli ambiti territoriali
ivi individuati.
    5-ter.   I   comuni   destinatari   dei   trasferimenti,  possono
individuare  nella  comunita'  montana,  il  soggetto per la gestione
associata delle funzioni".