Art. 12. Modificazione art. 39 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 1. All'art. 39 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, sono aggiunti i seguenti commi: "5-bis. Entro un anno dalla costituzione delle forme associative previste dal comma 3, la giunta regionale procede, anche su proposta dei comuni, alla verifica della adeguatezza degli ambiti territoriali ivi individuati. 5-ter. I comuni destinatari dei trasferimenti, possono individuare nella comunita' montana, il soggetto per la gestione associata delle funzioni".