Art. 13.
                       Zone omogenee e statuti
    1.  Le  zone  omogene,  fino  alla  loro  ridefinizione  ai sensi
dell'art.   2,  sono  quelle  individuate  dall'art.  1  della  legge
regionale  6  settembre 1972,  n. 23, come ridelimitate dall'art. 120
della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3.
    2.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dal comma 2 dell'art. 7 della
legge  n.  265/1999,  gli  statuti delle comunita' montane vigenti al
momento  dell'entrata  in  vigore della presente legge, continuano ad
applicarsi,   fino  all'approvazione  dei  nuovi  statuti,  ai  sensi
dell'art. 4, entro il termine di cui all'art. 2, comma 1.