Art. 13. Zone omogenee e statuti 1. Le zone omogene, fino alla loro ridefinizione ai sensi dell'art. 2, sono quelle individuate dall'art. 1 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23, come ridelimitate dall'art. 120 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3. 2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 7 della legge n. 265/1999, gli statuti delle comunita' montane vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi, fino all'approvazione dei nuovi statuti, ai sensi dell'art. 4, entro il termine di cui all'art. 2, comma 1.