Art. 14.
                              Personale
    1.  Nei  primi quattro anni, a decorrere dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  il  personale di ruolo, con lo stato
giuridico  e  il  trattamento  economico  dei  dipendenti  degli enti
locali, in servizio nelle comunita' montane alla data del 31 dicembre
1998,  puo'  essere  incrementato  soltanto  con  personale dei ruoli
organici  dello Stato, della Regione e degli enti locali, per effetto
del  conferimento di funzioni disposte con la legge regionale 2 marzo
1999, n. 3 e con altre leggi.
    2.  Il  personale  impiegatizio  amministrativo  e  tecnico,  non
compreso tra quello di cui al comma 1, assunto a tempo indeterminato,
con contratto di lavoro di natura privatistica, ed in servizio presso
ciascuna  comunita'  montana  alla  data  del  31 dicembre  1998,  e'
inquadrato  mediante  procedura  concorsuale,  in  un  ruolo speciale
transitorio  con contratto di pubblico impiego a tempo indeterminato.
Detto  personale transita nei posti di organico del ruolo di ciascuna
comunita'  montana mano a mano che si verificano vacanze del predetto
ruolo  a  seguito  di trasferimenti, dimissioni e pensionamenti e per
l'esercizio di funzioni e compiti conferiti alle comunita' montane da
leggi regionali.
    3.  Le dotazioni organiche del ruolo delle comunita' montane sono
rideterminate  in  base  al  numero  dei  dipendenti  in  servizio al
31 dicembre  1998, a cui va aggiunto un numero di posti pari a quello
risultante  dalle  procedure  concorsuali  gia' avviate alla data del
31 luglio 1999.