Art. 14. Personale 1. Nei primi quattro anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di ruolo, con lo stato giuridico e il trattamento economico dei dipendenti degli enti locali, in servizio nelle comunita' montane alla data del 31 dicembre 1998, puo' essere incrementato soltanto con personale dei ruoli organici dello Stato, della Regione e degli enti locali, per effetto del conferimento di funzioni disposte con la legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 e con altre leggi. 2. Il personale impiegatizio amministrativo e tecnico, non compreso tra quello di cui al comma 1, assunto a tempo indeterminato, con contratto di lavoro di natura privatistica, ed in servizio presso ciascuna comunita' montana alla data del 31 dicembre 1998, e' inquadrato mediante procedura concorsuale, in un ruolo speciale transitorio con contratto di pubblico impiego a tempo indeterminato. Detto personale transita nei posti di organico del ruolo di ciascuna comunita' montana mano a mano che si verificano vacanze del predetto ruolo a seguito di trasferimenti, dimissioni e pensionamenti e per l'esercizio di funzioni e compiti conferiti alle comunita' montane da leggi regionali. 3. Le dotazioni organiche del ruolo delle comunita' montane sono rideterminate in base al numero dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 1998, a cui va aggiunto un numero di posti pari a quello risultante dalle procedure concorsuali gia' avviate alla data del 31 luglio 1999.