Art. 15. Ripartizione finanziamenti 1. 1 criteri di cui all'art. 9 della presente legge, si applicano a partire dall'anno 2001. 2. Fino al termine di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge regionale 16 febbraio 1981, n. 8.