Art. 15.
                     Ripartizione finanziamenti
    1. 1 criteri di cui all'art. 9 della presente legge, si applicano
a partire dall'anno 2001.
    2. Fino al termine di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le
disposizioni  contenute  nell'articolo  4  della  legge  regionale 16
febbraio 1981, n. 8.