Art. 16.
           Adozione del programma annuale per l'anno 2000
    1.  Il  programma  annuale  per  l'anno  2000  e' approvato dalle
comunita'  montane  anche  in  assenza  del piano quinquennale di cui
all'art. 5,  al  fine  del  relativo  finanziamento  da  parte  della
Regione.