Art. 2.
                            Zone omogenee
    1.  Le zone omogenee sono individuate nel rispetto dei criteri di
cui  al  comma 5 dell'art. 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come
modificato  dall'art.  7 della legge 3 agosto 1999, n. 265, con legge
regionale  da  emanarsi  entro  un anno dalla entrata in vigore della
presente legge verificando la adeguatezza della dimensione delle zone
omogenee  esistenti,  sentito  il consiglio delle autonomie locali di
cui all'art. 15 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34.
    2.  Nella  individuazione  delle  zone  di  cui  al  comma  1, il
consiglio regionale, ai fini dell'esercizio ottimale delle funzioni e
dei servizi in forma associata e per favorire il raggiungimento della
soglia  di 50.000 abitanti di popolazione residente, puo' includere i
comuni  di cui al comma 2 dell'art. 111 della legge regionale 2 marzo
1999,  n.  3,  anche  su  proposta  dei  comuni  stessi  e sentito il
consiglio delle autonomie locali.