Art. 2. Zone omogenee 1. Le zone omogenee sono individuate nel rispetto dei criteri di cui al comma 5 dell'art. 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 7 della legge 3 agosto 1999, n. 265, con legge regionale da emanarsi entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge verificando la adeguatezza della dimensione delle zone omogenee esistenti, sentito il consiglio delle autonomie locali di cui all'art. 15 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34. 2. Nella individuazione delle zone di cui al comma 1, il consiglio regionale, ai fini dell'esercizio ottimale delle funzioni e dei servizi in forma associata e per favorire il raggiungimento della soglia di 50.000 abitanti di popolazione residente, puo' includere i comuni di cui al comma 2 dell'art. 111 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, anche su proposta dei comuni stessi e sentito il consiglio delle autonomie locali.