Art. 4. Approvazione dello Statuto 1. Lo statuto e' approvato dall'organo rappresentativo della comunita' montana ed entra in vigore secondo le modalita' e le procedure previste dall'art. 4, commi 3 e 4 della legge n. 142/1990, cosi' come modificato e integrato dall'art. 1, commi 2 e 3 della legge n. 265/1999.