Art. 4.
                     Approvazione dello Statuto
    1.  Lo  statuto  e'  approvato  dall'organo rappresentativo della
comunita'  montana  ed  entra  in  vigore  secondo  le modalita' e le
procedure  previste dall'art. 4, commi 3 e 4 della legge n. 142/1990,
cosi'  come  modificato  e  integrato  dall'art. 1, commi 2 e 3 della
legge n. 265/1999.