Art. 5.
     Piano pluriennale di sviluppo e programmi annuali operativi
    1.  Le  comunita'  montane  per  il  raggiungimento delle proprie
finalita'  adottano,  con le modalita' previste dall'art. 2, comma 1,
della  legge  regionale  28 agosto  1995,  n.  40, tenuto conto della
programmazione  generale e di settore della Regione e, in particolare
del  piano  regionale decennale di forestazione, entro sei mesi dalla
loro  costituzione, il piano quinquennale di cui all'art. 29, comma 3
della  legge  n.  142/1990,  nonche'  i relativi programmi annuali di
esecuzione,  da  approvare contestualmente al bilancio di previsione.
Il  piano  quinquennale  e'  approvato dalla provincia entro sessanta
giorni dal ricevimento.
    2.  Il  piano  quinquennale comprende tutti gli interventi che la
comunita'  montana  intende  realizzare  nell'esercizio delle proprie
funzioni   e   costituisce  l'unitario  strumento  di  programmazione
dell'attivita' nell'ambito del territorio di competenza.
    3.  Le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale di sviluppo
concorrono  alla  formazione  del piano territoriale di coordinamento
provinciale  (PTCP) di cui alla legge regionale 10 aprile 1995, n. 28
e successive modificazioni.
    4. Il programma annuale e' specificazione del piano pluriennale e
comprende  la proposta alla Regione per il finanziamento delle azioni
e  progetti  da svolgere nel corso dell'anno da parte della comunita'
montana,   riferita  a  tutte  le  possibili  fonti  finanziarie,  ad
esclusione,  ove motivata da particolari procedure, dei finanziamenti
comunitari. Al finanziamento del piano concorrono le risorse previste
nei capitoli di spesa indicati all'art. 8.