Art. 5. Piano pluriennale di sviluppo e programmi annuali operativi 1. Le comunita' montane per il raggiungimento delle proprie finalita' adottano, con le modalita' previste dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 28 agosto 1995, n. 40, tenuto conto della programmazione generale e di settore della Regione e, in particolare del piano regionale decennale di forestazione, entro sei mesi dalla loro costituzione, il piano quinquennale di cui all'art. 29, comma 3 della legge n. 142/1990, nonche' i relativi programmi annuali di esecuzione, da approvare contestualmente al bilancio di previsione. Il piano quinquennale e' approvato dalla provincia entro sessanta giorni dal ricevimento. 2. Il piano quinquennale comprende tutti gli interventi che la comunita' montana intende realizzare nell'esercizio delle proprie funzioni e costituisce l'unitario strumento di programmazione dell'attivita' nell'ambito del territorio di competenza. 3. Le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale di sviluppo concorrono alla formazione del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) di cui alla legge regionale 10 aprile 1995, n. 28 e successive modificazioni. 4. Il programma annuale e' specificazione del piano pluriennale e comprende la proposta alla Regione per il finanziamento delle azioni e progetti da svolgere nel corso dell'anno da parte della comunita' montana, riferita a tutte le possibili fonti finanziarie, ad esclusione, ove motivata da particolari procedure, dei finanziamenti comunitari. Al finanziamento del piano concorrono le risorse previste nei capitoli di spesa indicati all'art. 8.