Art. 6. Manodopera forestale 1. Le comunita' montane, per la realizzazione degli interventi previsti nei piani e programmi e per ogni altro intervento riconducibile alle mansioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dal contratto integrativo regionale per i lavoratori addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, impiegano manodopera forestale, nel rispetto della relativa disciplina contrattuale.