Art. 6.
                        Manodopera forestale
    1.  Le  comunita'  montane, per la realizzazione degli interventi
previsti   nei   piani  e  programmi  e  per  ogni  altro  intervento
riconducibile   alle   mansioni  previste  dal  contratto  collettivo
nazionale  di  lavoro  e  dal  contratto  integrativo regionale per i
lavoratori  addetti  ai  lavori di sistemazione idraulico-forestale e
idraulico-agraria, impiegano manodopera forestale, nel rispetto della
relativa disciplina contrattuale.