Art. 7.
            Affidamento di lavori alle comunita' montane
    1.  Gli  enti  locali  territoriali,  prima  di esperire gare per
l'appalto  di  opere  pubbliche,  di  importo sino a 200.000 euro, da
realizzarsi   con   i   contributi   della   Regione,  verificano  la
disponibilita'  e  l'idoneita' della comunita' montana competente per
territorio,  o di una comunita' montana limitrofa, alla realizzazione
degli  interventi  in  economia diretta. Gli stessi interventi devono
essere  compatibili con le mansioni previste dal contratto collettivo
nazionale  di  lavoro  e  dal  contratto integrativo regionale per le
maestranze delle comunita' montane.