Art. 7. Affidamento di lavori alle comunita' montane 1. Gli enti locali territoriali, prima di esperire gare per l'appalto di opere pubbliche, di importo sino a 200.000 euro, da realizzarsi con i contributi della Regione, verificano la disponibilita' e l'idoneita' della comunita' montana competente per territorio, o di una comunita' montana limitrofa, alla realizzazione degli interventi in economia diretta. Gli stessi interventi devono essere compatibili con le mansioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dal contratto integrativo regionale per le maestranze delle comunita' montane.