Art. 8.
                    Finanziamento delle funzioni
    1.  Per  il  finanziamento  delle funzioni svolte dalle comunita'
montane sono istituiti i seguenti fondi:
      a) capitolo   4172   "Fondo  per  la  gestione  delle  funzioni
conferite dalla Regione alle comunita' montane";
      b) capitolo  8330  "Fondo  per gli investimenti delle comunita'
montane".
    2.  Sono  soppressi  i capitoli del bilancio regionale di seguito
indicati:
      a) cap. 4006;
      b) cap. 4141;
      c) cap. 4144;
      d) cap. 4170;
      e) cap. 4105;
      f) cap. 4020, cap. 8350, cap. 8400 e cap. 8505;
      g) cap. 4160;
      h) cap. 8360 e cap. 8471;
      i) cap. 8390.
    3.  Gli  importi disponibili nei capitoli di cui al comma 2, alla
data  dell'entrata  in  vigore della presente legge, confluiscono nei
fondi di cui al comma 1, come segue:
      a) al capitolo 4172 quelli delle lettere a), b), c), d) ed e);
      b) al capitolo 8330, quelli delle lettere f), g), h), i).
    4. La giunta regionale e' autorizzata, a norma dell'art. 28 della
legge  regionale  3 maggio  1978, n. 23 e successive modificazioni ed
integrazioni,  ad  apportare  le  conseguenti  variazioni al bilancio
regionale di previsione sia nei termini di competenza che di cassa.
    5.  Per  gli  anni successivi a quello di entrata in vigore della
presente  legge,  l'entita'  della  spesa e' determinata con legge di
bilancio.